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Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo inscritto al capitolo n. 50 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1956-57, in relazione alle esigenze connesse con l'attuazione della legge 2 novembre 1955, n. 1117.

Art. 4

1. La spesa occorrente per assicurare il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia e' determinata, per l'esercizio finanziario 1956-1957, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 novembre 1951, n. 1301, in lire 4.500.000.000.

Art. 5

1. E' approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, per l'esercizio finanziario 1956-57, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

Art. 6

1. Il contributo annuo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, per l'esercizio finanziario 1956-57, e' stabilito in lire 35.400.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 28 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: MORO