diritto.io

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 3

1. Per l'esercizio finanziario 1956-57 sono autorizzate le seguenti spese:

  1. 1) lire 130.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

  2. 2) lire 50.000.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato, iscritto e non iscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato;

  3. 3) lire 10.000.000 per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera e la delimitazione dei nuovi confini;

  4. 4) lire 129.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione, e per la propaganda per la. prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

  5. 5) lire 50.000.000 per il rimborso agli aventi diritto delle spese sostenute per gli apprestamenti difensivi sulle navi, previste dal 10 comma dell'art. 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, ai termini dell'art. 20 della legge 17 luglio 1954, n. 522;

  6. 6) lire 50.000.000 per l'assistenza sanitaria ai prigionieri e tubercolotici di guerra ed ai partigiani;

  7. 7) lire 6.000.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici d'infrastrutture: impianti per l'Esercito e per la D.A.T.; basi navali, campi di aviazione; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; aiuti radio alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni, lavori e servizi relativi;

  8. 8) lire 7.965.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Esercito e della D.A.T.; artiglieria, motorizzazione e genio militare;

  9. 9) lire 4.795.000.000 per il potenziamento e le scorte dei servizi logistici dell'esercito;

  10. 10) lire 2.700.000.000 per il potenziamento dei servizi del genio navale, delle armi e armamenti navali, delle telecomunicazioni, delle basi e delle difese;

  11. 11) lire 5.830.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Aeronautica militare: costruzioni aeronautiche, armi e munizioni, servizio automobilistico, demanio aeronautico, telecomunicazioni ed assistenza al volo;

  12. 12) lire 2.345.000.000 per il potenziamento dei servizi logistici dell'Aeronautica militare;

  13. 13) lire 100.000 per premi ed indennizzi per il recupero di cose mobili di proprieta' dell'Amministrazione dell'Esercito;

  14. 14) lire 2.250.000.000 per la costruzione, sistemazione ed impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile ed agli uffici di controllo statale, nonche' per l'acquisto di attrezzature mobili.

Art. 4

1. Per l'esercizio finanziario 1956-57 la. somma di cui all'art. 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi degli Enti aeronautici, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli Enti medesimi, e' fissata in lire 500.000.000.

Art. 5

1. Per l'esercizio finanziario 1956-57 il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' fissato come appresso:

  1. a) Militari specializzati:
    Esercito .................................... n. 21.000
    Marina ...................................... " 14.567
    Aeronautica ................................. " 22.968

  2. b) Militari aiuto-specialisti:

Esercito .................................... n. 36.000 Marina .".................................... " 8.989 Aeronautica ................................. " 3.500

Art. 6

1. Per l'esercizio finanziario 1956-57 il numero massimo di sottufficiali che potranno finire dell'indennita' di specializzazione di cui all'art. 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilito in 1.875 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 1.978 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.100 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Art. 7

1. La composizione della razione viveri in natura, ai mitari che ne hanno il godimento, nonche' le intenzioni di vitto e i generi di conforto da attribuire militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformita' delle anesse tabelle (appendice n. 1).

Art. 8

1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad introdurre, in propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1956-57, le variazioni compensative connesse con la attuazione dei regi decreti-legge 14 maggio 1946, n. 384 del 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, i. 1472 e del decreto legislativo 9 maggio 1948, n. 810, nonche' delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: MORO