Trattamento di quiescenza per i sottufficiali e le guardie del Corpo di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti in servizio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 305, gia' collocato o da collocare a riposo, che abbia compiuto quattordici anni, sei mesi e un giorno di servizio, e' concesso il beneficio di una maggiorazione di anzianita' fino al raggiungimento del minimo prescritto per il conseguimento del diritto a pensione.
2. La riversibilita' delle pensioni al predetto personale e' regolata dalle stesse norme vigenti per il personale in servizio effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Art. 2
1. A favore dello stesso personale ai soli fini della liquidazione della pensione si applicano le norme contenute nella legge 15 maggio 1954, n. 266, riguardanti i militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di finanza richiamati o trattenuti in servizio da data anteriore al 16 settembre 1945.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte mediante riduzione per corrispondente importo del capitolo 39 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1955-1956 concernente "pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO