Erogazione da parte dello Stato di un contributo straordinario di lire 100 milioni in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' concesso all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo straordinario di lire 100 milioni da destinare all'assistenza in favore dei sordomuti, in attuazione delle finalita' di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 698.
Art. 2
1. Alla copertura della spesa di lire 100 milioni, prevista dall'art. 1, sara' provveduto con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1954-55, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
2. Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO