Termine per la presentazione delle domande per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 10 marzo 1955, n. 101, concernente provvidenze a favore dei sinistrati dal terremoto del marzo 1952 in provincia di Catania
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 10 marzo 1955, n. 101, e' fissato a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - MEDICI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO