Conglobamento parziale e totale delle competenze dei ricevitori e portalettere dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai ricevitori e portalettere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 543, sono attribuiti, a decorrere dal 1 luglio 1955, gli stipendi risultanti dalla tabella A, e, a decorrere dal 1 luglio 1956, gli stipendi risultanti dalla tabella B, allegate alla presente legge, vistate dal Ministro per il tesoro.
Art. 2
1. Per il personale di cui trattasi, a decorrere dal 1 luglio 1955, sono soppressi i seguenti emolumenti:
a) l'indennita' di carovita, escluse le quote complementari, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni;
b) l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;
c) il premio di interessamento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 725, e successive modificazioni.
2. A decorrere dal 1 luglio 1956, e' anche soppresso l'assegno perequativo di cui alla legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni.
Art. 3
1. L'assegno personale di sede previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, e' concesso, a decorrere dal 1 luglio 1955, al personale di cui al precedente articolo 1 ed e' corrisposto per intero in caso di prestazione giornaliera di almeno sei ore; e' ridotto a tanti sesti dell'intero, in proporzione al numero delle ore di servizio, in caso di prestazione di durata inferiore.
2. Nel caso di cumulo di servizi l'importo complessivamente corrisposto a titolo di assegno personale di sede non puo' superare quello determinato ai sensi del precedente comma.
Art. 4
1. La tredicesima mensilita' spettante al personale di cui al precedente articolo 1 ai sensi del, decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 466, e' pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.
Art. 5
1. Al personale indicato al precedente articolo 1, a decorrere dal 1 luglio 1955, sono corrisposte le quote di aggiunta di famiglia con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7.
2. La misura intera di dette quote spetta per i servizi che richiedano almeno sei ore di lavoro giornaliero.
3. Per le prestazioni inferiori alle sei ore l'aggiunta di famiglia e' ridotta a tanti sesti della intera quota per quante sono le ore di lavoro.
Art. 6
1. Sono estese al personale di cui al precedente articolo 1, in quanto applicabili, a decorrere dal 10 luglio 1955, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, e quelle dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7; e, a decorrere dal 1 luglio 1956, quelle degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Art. 7
1. Ai fini della concessione degli aumenti periodici di stipendio spettanti al personale indicato al precedente articolo 1, si tiene conto del servizio prestato con la stessa qualifica in qualsiasi sede successivamente al 1 luglio 1953.
2. Nel caso di modificazioni di stipendio derivanti da variazione nella prestazione oraria giornaliera, ai fini della concessione degli aumenti periodici, e' utile, nella nuova posizione, l'anzianita' di servizio gia' maturata.
Art. 8
1. Fermo il disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956-57 si provvedera' a carico del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attribuzione di fondi a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - BRASCHI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO