Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa nelle province della Campania
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'annata agraria 1955-56 e sino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, i canoni di affitto dei fondi rustici in canapa o in denaro con riferimento al prezzo della canapa, comunque determinati, nelle province della Campania, sono ridotti del trenta per cento (30 per cento).
2. Qualora il canone sia composto anche di altri prodotti, la riduzione prevista al comma precedente, salve le disposizioni di legge vigenti per i canoni costituiti in cereali, si applica limitatamente alla parte composta in canapa o con riferimento al prezzo della stessa.
3. L'affittuario potra' ripetere la differenza tra l'ammontare eventualmente corrisposto a titolo di canone al locatore e quello minore dovuto ai sensi dei commi precedenti, non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di affitto.1
Art. 2
1. Ai fini della presente legge, per prezzo della canapa si intende quello effettivamente corrisposto annualmente a fine gestione dal Consorzio nazionale canapa.1
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.1
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - MORO CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO