Norme interpretative della legge 20 dicembre 1956, n. 1422
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Nei contratti di affitto di fondi rustici delle Province della Campania, in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e in cui i canoni, composti in canapa o in danaro con riferimento al prezzo della stessa, siano ridotti del 30 per cento a termini della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, non e' ammesso il ricorso di perequazione del canone previsto dall'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277, e successive modifiche e integrazioni, qualunque sia la coltivazione del fondo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - COLOMBO - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA