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Ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Testo vigente

Capo I. Ordinamento delle carriere del personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

1. Le tabelle organiche del personale impiegato della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, allegate al decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, sono sostituite dalle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M e N annesse alla presente legge.

2. E' soppresso il ruolo speciale dei ricevitori di cui all'art. 27 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577.

3. Il ruolo delle maestre alle lavorazioni e' mantenuto fino ad eliminazione ed il personale che ne fa parte conserva la qualifica rivestita.

4. Al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si applicano le norme sull'ordinamento delle carriere e lo statuto degli impiegati civili dello Stato, salvo le diverse disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2 Nomina del direttore generale del vice direttore generale e dei direttori centrali

1. Il direttore generale dei Monopoli di Stato e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' istituita la qualifica di vice direttore generale tecnico e la qualifica di vice direttore generale amministrativo.

3. I vice direttori generali sono scelti, rispettivamente, tra i direttori centrali tecnici ed i direttori centrali amministrativi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sono nominati con le modalita' di cui al primo comma.

4. I direttori centrali sono nominati con decreto del Ministro per le finanze sentito il Consiglio di amministrazione, tra i funzionari che rivestono la qualifica immediatamente inferiore nelle carriere direttive di cui alle tabelle C e D allegate alla presente legge.

5. Al direttore generale e' attribuito il trattamento economico, di cui al coefficiente 970 della tabella unica annessa al decreto dei Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Al vice direttore generale ed ai direttori centrali e' attribuito il trattamento economico, di cui al coefficiente 900 della medesima tabella.

Art. 3 Ammissione in carriera - Titoli di studio

1. L'ammissione nelle qualifiche iniziali dei ruoli dell'Amministrazioni autonoma dei monopoli di Stato o avviene esclusivamente mediante pubblico concorso per esami, salvo quanto disposto dall'art. 4.

2. Per la partecipazione ai concorsi sono richiesti, oltre al possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, i titoli di studio di cui appresso:

  1. A) Per le carriere direttive:

    1. 1) ruolo del personale tecnico:

      1. a) per la branca "Coltivazioni tabacchi": laurea in scienze agrarie;

      2. b) per la branca "Manifatture tabacchi" e per la progettazione e costruzione di fabbricati adibiti ai servizi dell'Amministrazione: laurea in ingegneria o laurea in architettura.
        Ai laureati in architettura puo' essere conferito in solo posto del ruolo organico del personale tecnico direttivo di detta bianca di servizio
        ;

      3. c) per la branca "Sali e chinino": laurea in ingegneria o laurea in chimica od in chimica industriale o laurea in ingegneria chimica;

    2. 2) ruolo del personale amministrativo: laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze economiche e marittime, o in scienze statistiche ed attuariali.

  2. B) Per le carriere di concetto:

    1. 1) ruolo del personale amministrativo: diploma di ragioniere o perito commerciale;

    2. 2) ruolo del personale tecnico:

      1. a) per la branca "Coltivazioni tabacchi": diploma di perito agrario, rilasciato dagli Istituti tecnici agrari;

      2. b) per le branche "Manifatture tabacchi" e "Sali e chinino": diploma di geometra o diploma di perito industriale;

    3. 3) ruolo dei personale degli interpreti-traduttori diploma di scuola media superiore.

  3. C) Per le carriere esecutive:

    1. 1) ruolo del personale tecnico:

      1. a) per la branca "Coltivazioni tabacchi": licenza di scuola di avviamento professionale a tipo agrario;

      2. b) per le branche "Manifatture tabacchi" e "Sali e chinino": licenza di scuola di avviamento professionale a tipo industriale e artigiano.

    2. 2) ruolo del personale d'ordine: licenza di scuola media inferiore;

    3. 3) ruolo del personale di dattilografia: licenza di scuola media inferiore e diploma di dattilografia o stenodattilografia rilasciato anche da istituti privati.

3. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo sono ritenuti validi anche i titoli di studio corrispondenti a quelli richiesti, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 4 Ammissione nei ruoli delle carriere del personale ausiliario

1. Il conferimento dei posti nella qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario di vigilanza, e' effettuato mediante concorso per titoli riservato:

  1. a) nel limite di un terzo dei posti disponibili, ai salariati di ruolo in servizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da almeno cinque anni alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

  2. b) per gli altri due terzi, ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. Il conferimento dei posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario di anticamera, e' effettuato mediante pubblico concorso per titoli.

3. Per l'ammissione ai concorsi suddetti e' richiesto il titolo comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria, nonche' il possesso degli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi civili dello Stato.

4. I concorsi per titoli di cui ai precedenti commi sono integrati da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 5 Limiti di eta' per l'ammissione in carriera

1. Per l'ammissione ai concorsi di cui agli articoli 3 e 4, gli aspiranti debbono aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi stessi, il 18° anno di eta' e non superato, alla medesima data:

  1. A) Per le carriere direttive:

    1. 1) il 32° anno di eta', per il ruolo del personale tecnico;

    2. 2) il 30° anno di eta', per il ruolo del personale amministrativo.

  2. B) Per le carriere di concetto:

    1. 1) il 25° anno di eta', per i ruoli del personale amministrativo e tecnico;

    2. 2) il 32° anno di eta', per il ruolo del personale degli interpreti-traduttori.

  3. C) Per le carriere esecutive:

    1. 1) il 25° anno di eta', per i ruoli del personale tecnico, d'ordine e per quello di dattilografia.

  4. D) Per le carriere del personale ausiliario:

    1. 1) il 40° anno di eta', per il ruolo del personale di vigilanza;

    2. 2) il 25° anno di eta', per il ruolo del personale di anticamera.

2. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di eta' o i quarantacinque per i mutilati egli invalidi di guerra.

Art. 6 Modalita' relative ai concorsi per l'accesso in carriera

1. I concorsi di ammissione di cui agli articoli 3 e 4, sono indetti con decreto del Ministro per le finanze.

2. I concorsi per esami comprendono:

  1. 1) tre prove scritte ed una orale per l'accesso alle carriere direttive;

  2. 2) due prove scritte ed una orale per l'accesso alle carriere di concetto nonche' a quelle esecutive tecnica e d'ordine;

  3. 3) una prova scritta ed una orale, nonche' una prova pratica di dattilografia o stenodattilografia per l'accesso al ruolo del personale di dattilografia.

3. Nel bando di concorso di cui al presente articolo l'Amministrazione indica lo speciale titolo di studio necessario a seconda delle esigenze del servizio, nonche' i programmi di esame, in base a determinazione adottata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7 Corsi di addestramento e aggiornamento professionale

1. I corsi di addestramento e di aggiornamento professionale previsti dalle vigenti disposizioni, sono effettuati per il personale appartenente ai ruoli delle carriere direttive e di concetto, tecnica ed amministrativa, e per quello appartenente al ruolo tecnico della carriera esecutiva.

2. I corsi stessi, ai fini di fare acquisire pratica conoscenza dei servizi dei vari settori dell'Amministrazione, possono essere completati mediante la temporanea destinazione del personale di nuova nomina presso gli uffici dei vari opifici e stabilimenti.

Art. 8 Promozioni nelle carriere direttive, tecnica ed amministrativa

1. Salvo quanto disposto all'art. 2, le promozioni nelle carriere direttive sono conferite come segue:

  1. 1) Nel ruolo del personale tecnico:

    1. a) quelle a consigliere tecnico di 1ª classe a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri tecnici dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di prova;

    2. b) quelle a vice direttore di stabilimento, mediante esame di concorso ai consiglieri tecnici di 1° classe i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto complessivamente almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica ed in quella inferiore. Gli esami, per ciascuna branca di servizio, si effettuano, rispettivamente, secondo i programmi di cui alle tabelle I, II e III annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844;3

    3. c) quelle a ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2ª classe mediante scrutinio per merito comparativo, integrato da un colloquio su materie di servizio, ai vice direttori di stabilimento di 1ª classe, quale sia la loro anzianita' in tale qualifica;

    4. d) quelle a ispettore generale tecnico o direttore di stabilimento di 1ª classe mediante scrutinio per merito comparativo, agli ispettori superiori tecnici o direttori di stabilimento di 2ª classe, che abbiano compiuto in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.

  2. 2) Nel ruolo del personale amministrativo:

    1. a) quelle a consigliere, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, ai vice consiglieri che abbiano compiuto, in tale qualifica, due anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;

    2. b) quella a vice ispettore amministrativo, nel limite di un quarto dei posti disponibili, mediante concorso per esame di merito distinto e per gli altri tre quarti dei posti disponibili mediante esame di idoneita' ai consiglieri che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso o l'esame, abbiano compiuto rispettivamente sei anni o otto anni di effettivo servizio complessivamente nelle qualifiche di consigliere e di vice consigliere. La frazione di posto superiore alla meta' si considera posto intero;

    3. c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 22 OTTOBRE 1961, N. 1143;

    4. d) quelle a ispettore superiore amministrativo, mediante scrutinio per merito comparativo, integrato da un colloquio su materie di servizio, agli ispettori amministrativi che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno due anni di effettivo servizio;

    5. e) quelle a ispettore generale amministrativo, mediante scrutinio per merito comparativo agli ispettori superiori amministrativi, che abbiano compiuto, in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio.

Art. 9 Promozioni nelle carriere di concetto, amministrativa e tecnica

1. Le promozioni nelle carriere di concetto, amministrativa e tecnica, sono conferite come segue:

  1. 1) quelle a ragioniere e a perito aggiunto di 1ª classe, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai vice ragionieri ed ai periti aggiunti di 2ª classe che abbiano compiuto, in tali qualifiche, quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;

  2. 2) quelle a primo ragioniere e a perito:

    1. a) nel limite di un quarto dei posti disponibili, mediante concorso per esame di merito distinto rispettivamente ai ragionieri ed ai periti aggiunti di 1ª classe i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto, complessivamente, almeno otto anni di effettivo servizio nelle dette qualifiche ed in quelle inferiori. La frazione di posto superiore alla meta' si considera posto intero;

    2. b) per gli altri tre quarti dei posti disponibili, mediante esame di idoneita' rispettivamente ai ragionieri ed ai periti aggiunti di 1ª classe i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto, complessivamente, almeno dieci anni di effettivo servizio nelle dette qualifiche ed in quelle inferiori;

  3. 3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1961, N. 1143;

  4. 4) quelle a primo revisore ed a perito principale di 1ª classe, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai revisori ed ai periti principali di 2- classe che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio;

  5. 5) quelle a revisore capo ed a perito capo, mediante scrutinio per merito comparativo rispettivamente ai primi revisori ed ai periti principali di 1ª classe che abbiano compiuto in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio.

I periodi di anzianita' indicati al precedente punto 2) sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea o di titoli equipollenti.

Art. 10 Promozioni nella carriera di concetto degli interpreti-traduttori

1. Le promozioni ad interprete-traduttore di 2ª classe sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, agli interpreti-traduttori di 3ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

2. Le promozioni ad interprete-traduttore di 1ª classe sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, agli interpreti-traduttori di 2ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.

3. Le promozioni di cui ai commi precedenti sono coriferite a ruolo aperto.

4. Le promozioni ad interprete-traduttore capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo agli interpreti-traduttori di la classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio.3

Art. 11 Promozioni nelle carriere esecutive, tecnica e d'ordine

1. Le promozioni nelle carriere esecutive, tecnica e d'ordine, sono conferite come segue:

  1. 1) quelle ad applicato, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, agli alunni d'ordine che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno due anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;

  2. 2) quelle a capo tecnico aggiunto e da primo applicato:

    1. a) nel limite di un terzo dei posti disponibili mediante concorso per esame, rispettivamente agli applicati tecnici ed agli applicati i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano complessivamente compiuto, indette qualifiche e in quelle inferiori, almeno sei anni di effettivo servizio. La frazione di posto superiore alla meta', si considera posto intero;

    2. b) per gli altri due terzi dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo rispettivamente agli applicati tecnici ed agli applicati, che abbiano complessivamente compiuto, in dette qualifiche ed in quelle inferiori, almeno otto anni di effettivo servizio;

  3. 3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1961, N. 1143;

  4. 4) quelle a capo tecnico di 1ª classe ed a computista capo, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai capi tecnici di 2ª classe ed ai computisti che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio;

  5. 5) quelle a capo tecnico principale ed a computista principale, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai capi tecnici di 1ª classe ed ai computisti capo che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio.3

  6. 6) quelle a capo tecnico principale di la classe, mediante scrutinio per merito comparativo ai capi tecnici principali che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.3