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Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1955 agli impianti della ferrovia Garganica, in regime di concessione alla industria privata

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1955 agli impianti della ferrovia Garganica (San Severo-Rodi-Peschici) in regime di concessione all'industria privata, puo' essere accordato un concorso dello Stato nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Art. 2

1. Per la concessione del concorso previsto dall'art. 1 e' autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1955-56 della somma di lire 170.000.000 da iscriversi su apposito capitolo del bilancio del predetto Ministero.

2. All'onere di cui sopra si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1955-56 (1° provvedimento).

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO