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Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Testo vigente

Capo I. Oggetto della legge

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle zone diverse da quelle delimitate nella tabella A, allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, sono soggette alle disposizioni della presente legge ed a quelle con essa non contrastanti, contenute nelle leggi e nei regolamenti minerari attualmente in vigore.

2. Sono sottratte alle disposizioni della presente legge e regolate esclusivamente dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi ubicate nei territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondita' non superiore a 1200 metri, nonche' quelle previste dall'art. 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Capo II. Della ricerca

Art. 2

1. COMMA ABROGATO DALLA L.9 GENNAIO 1991, N. 9.

2. COMMA ABROGATO DALLA L.9 GENNAIO 1991, N. 9.

3. In caso di concorso di domanda per la stessa zona si tiene conto della presentazione di un programma di lavoro che preveda la piu' razionale e completa ricerca ed assicuri la piu' sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha gia' fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese.

4. A parita' di condizioni vale il criterio della priorita' di presentazione delle domande.

5. Sono considerate domande concorrenti, ai fini del quarto comma, quelle presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi.

Art. 3

1. COMMA ABROGATO DALLA L.9 GENNAIO 1991, N. 9.

2. COMMA ABROGATO DALLA L.9 GENNAIO 1991, N. 9.

3. Ai fini dei limiti indicati nel comma precedente si computano anche:

  1. 1) i permessi di ricerca concessi a persone o societa', le quali posseggano la maggioranza delle azioni della societa' richiedente o comunque un numero di azioni tale da assicurare loro la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie della societa' richiedente;

  2. 2) i permessi di ricerca concessi a societa', di cui il richiedente possegga la maggioranza delle azioni o comunque un numero di azioni tale da assicurargli la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie;

  3. 3) i permessi di ricerca concessi a persone o societa', le quali,
    in virtu' di particolari vincoli contrattuali, esercitano influenza dominante sul richiedente o sono sotto l'influenza dominante di esso;

  4. 4) i permessi di ricerca concessi a societa' soggette allo stesso
    controllo al quale e' soggetto il richiedente ai sensi dei precedenti numeri 1), 2) e 3);

  5. 5) i permessi di ricerca concessi ai soci della societa' richiedente entro i limiti della loro partecipazione al capitale di essa e purche' tale partecipazione sia in misura superiore all'8 per cento;

  6. 6) i permessi di ricerca concessi a quelle societa' al cui capitale il richiedente partecipi in misura superiore all'8 per cento, ed entro i limiti della sua partecipazione.

4. Agli effetti dei limiti indicati nel presente articolo si computano anche le aree concesse per la coltivazione e si fa detrazione delle aree che non siano piu' oggetto di permesso.

Art. 4

1. Il richiedente deve dichiarare nella domanda di permesso di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 3, ovvero deve indicare i permessi di ricerca concessi alle persone o societa' che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo.

2. Nel caso di omessa o inesatta dichiarazione il permesso di ricerca e' revocato senza diritto ad alcun indennizzo.

3. La revoca e' disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e gli interessati.

4. Qualora il titolare del permesso provi che l'omissione o l'inesattezza fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione, il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti l'interessato ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area dei permessi nei limiti indicati nel precedente art. 3.

Art. 5

1. I titolari dei permessi, qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 3, debbono darne comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio entro sessanta giorni. Entro i successivi novanta giorni il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti i titolari ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area dei permessi nei limiti di cui al precedente art. 3.

2. Nel caso di omessa comunicazione nel termine di cui al precedente comma il Ministro per l'industria e per il commercio, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi ed i titolari dei permessi, dichiara detti titolari decaduti senza diritto ad indennizzo qualora non provino che l'omessa comunicazione fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto della comunicazione.

Art. 8

1. Il titolare del permesso e' tenuto ad iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e di perforazione nei termini stabiliti nel permesso.

2. Il termine non puo' essere superiore a sei mesi dalla comunicazione del permesso per i lavori di prospezione e a trenta mesi dall'inizio della prospezione per i lavori di perforazione.

Art. 9

1. Il titolare del permesso deve:

  1. 1) svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;

  2. 2) riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le modalita' indicate nel permesso, sui rilievi geologici e di prospezione geofisica effettuati, sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo all'approvazione dell'autorita' mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

  3. 3) entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizie all'autorita' mineraria;

  4. 4) comunicare all'autorita' mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede;

  5. 5) conservare, con le modalita' indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;

  6. 6) consegnare all'autorita' mineraria i campioni che essa richiede;

  7. 7) osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari nonche' quelle previste nel permesso e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorita' mineraria, ai fini della regolare esecuzione del programma.7

Art. 10

1. Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.

2. Il canone annuo e' aumentato a lire venti per il primo biennio di proroga e a lire trenta per il secondo biennio.

3. Il canone predetto e' pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso concesso o prorogato.

4. In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

Art. 11

1. Il titolare del permesso puo' rinunciare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinuncia puo' comprendere solo superfici continue non inferiori ai cento ettari, adiacenti almeno ad uno dei lati del permesso che intende mantenere. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'art. 6.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1967, N. 613.