Approvazione ed esecuzione degli Accordi fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi al programma di cooperazione economica conclusi in Roma il 7 gennaio, l'11 febbraio, il 19 ed il 23 maggio 1955
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono approvati i seguenti Accordi relativi al programma di assistenza conclusi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America nel quadro dell'Accordo di cooperazione economica concluso in Roma il 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948 numero 1108:
1) Scambio di Note in merito alla assegnazione di carbone americano all'Italia contro prodotti italiani richiesti dagli Stati Uniti d'America per programmi di aiuto ad altri Paesi, Roma, 7 gennaio 1955;
2) Scambio di Note per l'assegnazione all'Italia di prodotti agricoli per dollari 15.520.000 da parte della "Foreign Operations Administration" (F.O.A.). Roma, 11 febbraio 1955;
3) Scambio di Note relativo all'assegnazione di prodotti agricoli americani all'Italia per un valore di dollari 18.500.000 in base alla Sezione 550 della legge di Sicurezza Mutua degli Stati Uniti d'America, del 1951 (Multual Security Act of 1951) e successivi emendamenti. Roma, 19 maggio 1955;
4) Accordo relativo all'assegnazione all'Italia di eccedenze agricole americane in base al titoli I dell'Agricoltural Trade Development and Assistance Act del 1954 e relativo scambio di Note.
2. Roma, 23 maggio 1955.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data in cui essi sono stati conclusi.
Art. 3
1. In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente art. 1, saranno disposti dal Ministro per il tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potra' far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'art. 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.
2. Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti d'America le modalita' relative all'assunzione del prestito previsto al punto d) dell'art. II dell'Accordo del 23 maggio 1955, la cui utilizzazione dovra' essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 1957
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - ZOLI - MEDICI - CORTESE - MATTARELLA - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO