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Conferimento dei posti, rimasti scoperti nelle graduatorie dei concorsi banditi con decreto Ministeriale 22 maggio 1953, ai candidati che hanno meritato non meno di sette decimi nelle prove di esami

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, ivi comprese le scuole ed i corsi di avviamento professionale, banditi con decreto Ministeriale 22 maggio 1953, i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano riportato la votazione complessiva di settanta centesimi, saranno conferiti in ordine di merito ai candidati che, nei concorsi medesimi, pur avendo conseguito una votazione complessiva inferiore ai settanta centesimi, abbiano riportato una media di sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi per ciascuna di esse.

2. Per posti non ricoperti si intendono anche quelli che non siano coperti per rinuncia, decadenza o altra causa.

Art. 2

1. Le norme del precedente articolo si applicano anche ai concorsi banditi con i decreti Ministeriali 27 aprile 1951, nei riguardi dei candidati che nelle prove di esame hanno riportato una votazione complessiva non inferiore a sette decimi, limitatamente ai posti rimasti scoperti in seguito all'applicazione della legge 26 febbraio 1955, n. 63.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 1957
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO