Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai sottufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599, eccettuate quelle contenute nell'articolo 59, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.1
2. Alle tabelle A e B annesse alla legge 31 luglio 1954, n. 599 sono sostituite, per i sottufficiali della Guardia di finanza, le tabelle A e B annesse alla presente legge.
Art. 2
1. Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto e' disposto per i sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio, deve possedere l'idoneita' fisica al servizio incondizionato per essere impiegato, dovunque, presso reparti, comandi, uffici, ed a bordo per i sottufficiali del contingente di mare.
Art. 3
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MAGGIO 1967, N. 380.2
2. L'organico fissato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1952, n. 60, e' aumentato di 90 marescialli maggiori ed e' diminuito di 98 marescialli capi e ordinari.
3. Sulle domande di trasferimento nel ruolo speciale per mansioni di ufficio decide il Ministro per le finanze, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale generale, presidente, e di quattro ufficiali superiori del Corpo, tutti in servizio permanente.
4. La costituzione del ruolo speciale per mansioni di ufficio e le variazioni d'organico stabilite dal presente articolo saranno attuate gradualmente nel periodo di cinque anni a cominciare dal 1957, in ragione di un quinto per ogni anno. L'organico dei marescialli capi e ordinari sara' diminuito di 19 unita' in ciascuno dei primi due anni e di 20 unita' in ciascuno dei tre anni successivi.
Art. 4
1. In tempo di pace il sottufficiale in congedo puo' essere richiamato in servizio temporaneo d'autorita' o col suo consenso, soltanto nei seguenti casi:
1) il sottufficiale di complemento, d'autorita', per istruzione;
2) il sottufficiale della riserva, col suo consenso, per speciali esigenze.
2. I richiami col consenso del sottufficiale sono sempre disposti con decreto Ministeriale previa intesa col Ministero del tesoro.
3. In tempo di pace il sottufficiale del ruolo di onore non puo' essere chiamato in servizio.
Art. 5
1. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833.
2. Gli organi cui compete di accertare se il sottufficiale sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile saranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri e previo il parere del Consiglio di Stato.
3. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833.
4. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833.
5. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833.
6. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833.1
Art. 6
1. L'inchiesta formale e la formazione della Commissione di disciplina sono disposte dal comandante generale o dal comandante della zona od equiparato dal quale il sottufficiale dipende per ragioni di impiego.
2. Il Ministro per le finanze puo' in ogni caso, ordinare direttamente
un'inchiesta formale.
Art. 7
1. Nell'applicare ai sottufficiali della Guardia di finanza disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, che stabiliscono termini riferiti alla data di entrata, in vigore della legge stessa, si intende sostituita, alla data predetta, quella di entrata in vigore della presente legge.
2. Restano fermi, pero', i diversi termini stabiliti espressamente, per singole disposizioni dalla presente legge.
Art. 8
1. La posizione dei sottufficiali del Corpo trattenuti rimane regolata dall'art. 3 del decreto-legge 2 aprile 1948, n. 307, ratificato con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1950, n. 594.
Art. 9
1. Ai sottufficiali provenienti dalla carriera continuativa che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunto limite di eta' o di servizio o per infermita' dipendente da causa di servizio e che alla data del 1° luglio 1957 non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1° luglio 1957, l'indennita' speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
Art. 10
1. La posizione di servizio sedentario per i sottufficiali della Guardia di finanza, istituita con regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, e' soppressa.
2. Per i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano nella posizione di servizio sedentario, la non idoneita' al servizio incondizionato non costituisce impedimento all'assunzione della posizione di stato di sottufficiali in servizio permanente.
3. Detti sottufficiali continueranno ad essere destinati agli impieghi stabiliti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568.
Art. 11
1. Il limite di eta' per la cessazione dal servizio e' stabilito in anni 53 per i sottobrigadieri, in anni 52 per gli appuntati, in anni 48 per i finanzieri.
2. I sottufficiali e i militari di truppa musicanti effettivi che raggiungono i limiti di eta' stabiliti dalla tabella A annessa alla presente legge o dal presente articolo, possono ottenere a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente o in rafferma, sino al raggiungimento del 55° anno di eta', quando cio' sia necessario per assicurare l'efficienza artistica della banda musicale.
3. I limiti di eta' previsti dal presente articolo per la cessazione dal servizio e dall'annessa tabella A per la cessazione dal servizio permanente entrano in vigore dal 1° aprile 1957.