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Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 3

1. Le disposizioni della presente legge concernenti l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447.

2. I marescialli maggiori gia' appartenenti al ruolo speciale mansioni d'ufficio, collocati in congedo, a partire dalla data suddetta, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, anteriormente al raggiungimento del limite di eta', possono, a domanda, essere riassunti in servizio e reinseriti nel ruolo con decorrenza dalla data del congedo.

3. I marescialli capi e i marescialli ordinari, collocati a riposo per raggiunti limiti di eta' a far data dall'entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447, possono, a domanda, se riconosciuti idonei al servizio militare incondizionato e giudicati meritevoli dalla commissione di cui all'articolo 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260, essere riammessi in servizio e trasferiti nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il periodo trascorso nella posizione di congedo dai marescialli capi e dai marescialli ordinari di cui al precedente comma e' considerato interruzione dal servizio ad ogni effetto.

5. Le istanze relative dovranno essere fatte pervenire al Comando generale della Guardia di finanza dal personale indicato nel secondo e nel terzo comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

1. All'onere di lire 100.000.000 derivante per l'esercizio 1967 dall'attuazione della presente legge sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1189 (lire 50.000.000) e 1207 (lire 50.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 1967
SARAGAT
MORO - PRETI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE