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Modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. I tributi speciali, diritti e compensi riscossi in base alla tabella A - titolo I, II e III - allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, modificata dalla presente legge e quelli previsti dalla tabella allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 870, per la parte afferente al personale di collaborazione delle Ipoteche, spettano per intero al personale delle Amministrazioni indicate nelle tabelle medesime, e vanno ripartiti secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA