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Potenziamento della ferrovia Trento-Male'

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'esecuzione di varianti, considerate indifferibili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, al piano di trasformazione e potenziamento degli impianti della ferrovia Trento-Male' autorizzato con leggi 2 aprile 1951, n. 294 e 1° novembre 1952, n. 1349, il limite di spesa, stabilito in lire 2.754.600.000 con l'art. 1 della legge 1° novembre 1952, n. 1349, e' elevato a lire 3.954.600.000. A tale uopo e' autorizzata la maggiore spesa di lire 1.200.000.000 delle quali lire 188.312.000 destinate alla revisione dei prezzi.

Art. 2

1. Il contributo dello Stato elevato a norma del precedente art. 1 e da determinarsi, entro i limiti ivi stabiliti, in sede di approvazione del progetto dal Ministro per i trasporti d'intesa col Ministro per il tesoro, sara' liquidato per importi di lavori non inferiori a 50 milioni e con le altre modalita' di pagamento previste dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1° novembre 1952, n. 1349.

Art. 3

1. La maggiore spesa di lire 1.200.000.000 sara' inscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di lire 190.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57, di lire 310.000.000 per l'esercizio 1957-58 e di lire 350.000.000 per ciascuno degli esercizi 1958-59 e 1959-60.

2. All'onere di lire 190.000.000 derivante, per l'esercizio finanziario 1956-57, dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte per lire 150.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo n. 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1956-57 e per lire 40.000.000 a carico del capitolo n. 40 di detto stato di previsione per lo stesso esercizio.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - ANGELINI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA