Erogazione di fondi per la ricerca dei dispersi in guerra e per il completamento del tempio eretto in Cargnacco del Friuli, per i caduti e dispersi in guerra su tutti i fronti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1956-57 e' stanziato un fondo di 6 milioni di lire, per provvedere alle spese di funzionamento della Delegazione italiana presso la Commissione speciale dell'O.N.U. per i prigionieri di guerra.
Art. 2
1. E' concesso un contributo straordinario di un milione di lire a favore dell'Unione nazionale congiunti dei dispersi in guerra.
Art. 3
1. Il contributo autorizzato con legge 11 giugno 1954, n. 355, per il completamento del Tempio per i caduti e dispersi in guerra su tutti i fronti, eretto in Cargnacco del Friuli, e' elevato da 30 milioni di lire a 33 milioni di lire.
Art. 4
1. Alla copertura dell'onere complessivo di 10 milioni di lire derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto a carico dello stanziamento del capitolo 627 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 1957
GRONCHI
ZOLI - PELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA