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Erogazione di fondi per la ricerca dei dispersi in guerra e per il completamento del tempio eretto in Cargnacco del Friuli, per i caduti e dispersi in guerra su tutti i fronti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1956-57 e' stanziato un fondo di 6 milioni di lire, per provvedere alle spese di funzionamento della Delegazione italiana presso la Commissione speciale dell'O.N.U. per i prigionieri di guerra.

Art. 2

1. E' concesso un contributo straordinario di un milione di lire a favore dell'Unione nazionale congiunti dei dispersi in guerra.

Art. 3

1. Il contributo autorizzato con legge 11 giugno 1954, n. 355, per il completamento del Tempio per i caduti e dispersi in guerra su tutti i fronti, eretto in Cargnacco del Friuli, e' elevato da 30 milioni di lire a 33 milioni di lire.

Art. 4

1. Alla copertura dell'onere complessivo di 10 milioni di lire derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto a carico dello stanziamento del capitolo 627 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 1957
GRONCHI
ZOLI - PELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA