diritto.io

Disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Testo vigente

Capo I. Indennita' di missione e di trasferimento; indennita' in luogo della missione al personale addetto alle linee telegrafiche e telefoniche

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Salvo quanto disposto nei commi e negli articoli successivi, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le indennita' di missione e di trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

2. Al personale che esegue incarichi ispettivi in localita' distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in comuni con popolazione non superiore a 200.000 abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio e' ubicato nei Comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico sia superiore a 5 ore, e' corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto con mezzi regolamentari e alle indennita' previste dall'art. 10 della legge 29 giugno 1951, n. 489, una indennita' forfetaria commisurata ad un quinto dell'indennita' di missione spettante per un giorno.

3. Non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati piu' incarichi.

4. Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennita' forfetaria di cui al precedente comma secondo, e' corrisposta quest'ultima indennita'.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora si verifichino le stesse condizioni previste nei commi stessi.

6. Al personale non di ruolo spettano le indennita' stabilite per il grado iniziale del ruolo corrispondente alla categoria di appartenenza.

Art. 2

1. Agli agenti, ai salariati permanenti e temporanei ed agli operai giornalieri dipendenti dal Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche addetti ai lavori sulle reti e sugli impianti telegrafonici, nonche' agli autisti, comandati a prestare servizio nella circoscrizione di un altro Circolo, spetta il trattamento di missione stabilito per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3

1. Al personale di cui all'art. 2 comandato a prestare servizio nella circoscrizione del Circolo da cui dipende, ma a otto chilometri almeno dalla sede del Circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza, per lavori che comportino una assenza di durata non inferiore a cinque ore, viene corrisposto, salvo quanto disposto dal successivo art. 5, un compenso orario nelle seguenti misure:
========================================|================|===========
| Fra | Fra
| le ore 5 | le ore 22
| e le 22 | e le 5
|----------------|-----------
Capi squadra di 1ª e 2ª classe, operai e| |
salariati di 1ª categoria.............| L. 60 | 135
| |
Guardafili di ruolo e non di ruolo e| |
salariati di 2ª categoria.............| L. 50 | 120
| |
Salariati di 3ª e 4ª categoria e operai| |
giornalieri.............................| L. 45 | 105
| |
Nel computo del periodo di assenza si tiene conto del tempo impiegato per il viaggio, dell'attesa dei mezzi di trasporto, nonche' del tempo occorrente per la refezione se trattasi di assenza dalla sede di durata superiore alle otto ore.
Qualora la durata del lavoro effettivamente compiuto superi le otto ore giornaliere, spetta al personale anzidetto anche il compenso straordinario in base alle norme vigenti e con le limitazioni previste dalle norme stesse, per il tempo eccedente le otto ore.
La durata di diversi incarichi espletati nella stessa giornata e' cumulabile ai fini della determinazione dei periodi di tempo necessari per la corresponsione delle indennita' previste dal presente articolo.
Il trattamento previsto dalla tabella di cui al primo comma del presente articolo e' ridotto alla meta' dopo i primi 90 giorni e cessa dopo 240 giorni di servizio prestato continuativamente nel territorio di uno stesso Comune.
Agli effetti del precedente comma si considera continuativo il servizio prestato nel territorio di un medesimo Comune quando non sia interrotto per una durata superiore a 60 giorni.
Al personale motociclista incaricato della ricerca e rimozione dei guasti lungo le linee, e' attribuita una speciale indennita' di lire 50 per ogni giorno nel quale per almeno due ore sia applicato nell'incarico suddetto.

Art. 4

1. Per i percorsi eseguiti a piedi per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti o per recarsi sul lavoro, limitatamente, in questo ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio ed alla fine di ogni lavoro, e' corrisposto al personale di cui all'art. 2 un compenso di lire 25 a chilometro.

2. Nessuna indennita' chilometrica spetta per tutte le percorrenze compiute durante i lavori di squadra, compresa la circolazione sui carrelli ferroviari, qualunque siano le cause che le hanno determinate.

3. Compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio sui mezzi pubblici di trasporto o sui piroscafi, ma l'aumento del 20 per cento sul prezzo dei biglietti stessi spetta soltanto per il primo viaggio fatto per raggiungere la localita' del lavoro e per l'ultimo viaggio al termine dell'incarico.

4. Per i lavori cablografici eseguiti in mare con navi posacavi o altri natanti, spetta, per ogni percorso effettuato in mare, l'aumento del 20 per cento sul prezzo del biglietto calcolato secondo le tariffe vigenti sui piroscafi di linee marittime sovvenzionate.

5. L'aumento del 20 per cento non spetta sul prezzo del biglietto di trasporto per le gite in citta'.

6. Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete una indennita' di lire 1 per chilometro percorso.

Art. 5

1. Al personale di cui all'art. 2 (esclusi i salariati di 4ª categoria e gli operai giornalieri non specializzati), con mansioni di dirigente di zona, dirigente di squadra di lavoro, giuntista di cavi, apparecchiatore, specialista per lavori su mensole, specialista per la posa dei cavi terrestri e subacquei e di circuiti telefonici aerei per alta frequenza, e' concessa, limitatamente ai giorni nei quali, per la durata di almeno otto ore, il personale in parola e' effettivamente adibito alle mansioni di cui trattasi entro una distanza inferiore a chilometri otto dalla sede del Cirrolo e dalla sede della zona di appartenenza, una indennita' come dal seguente prospetto:

  1. 1) capi squadra di 1ª e 2ª classe e capi operai . . . . . . . . L. 450 salariati di 1ª categoria e guardafili di ruolo e non di ruolo. L. 425
    salariati di 2ª categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 salariati di 3ª categoria e operai giornalieri specializzati. L. 350

Art. 6

1. Ai fini della corresponsione della indennita' di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 gli interessati dovranno curare che su apposito libretto siano apposti i prescritti visti ed annotata da parte degli uffici poste e telegrafi delle stazioni ferroviarie, dei capizona e delle autorita' a cio' autorizzate, l'ora di presentazione. Per i lavori nelle squadre il visto dovra' essere rilasciato dal dirigente di squadra.

Art. 7

1. L'indennita' di missione e' concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, quando sia chiamato per subire una visita medico-fiscale, in localita' diversa da quella della sua residenza.

2. Al personale chiamato quale testimonio per istruttoria in procedimenti penali o alle udienze per essere esaminato sopra fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennita' di missione dedotta la somma liquidata dall'autorita' giudiziaria.

Capo II. Indennita' per servizio straordinario

Art. 8

1. E' considerato straordinario e da' luogo ad un compenso, il lavoro eseguito dal personale di ruolo e non di ruolo per inderogabili esigenze di servizio, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.

2. Nei giorni di orario ridotto, il personale comandato a prolungare il suo servizio oltre l'orario ha titolo al compenso come lavoro straordinario per le ore prestate in piu'.

3. Il semplice spostamento dell'orario normale in una od in piu' giornate consecutive, quando non si supera complessivamente la durata del lavoro ordinario prescritta per lo stesso periodo di tempo, non da' luogo a compenso per lavoro straordinario.

Art. 9

1. Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezz'ora nello stesso mese si trascurano, quelle uguali o superiori si valutano un'ora intera. - E' vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni eseguite oltre la durata del lavoro ordinario.

Art. 10

1. Per determinare la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni valgono le norme stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 11

1. L'espletamento di lavoro straordinario retribuito puo' essere autorizzato ed approvato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dalla Amministrazione centrale per la sostituzione del personale assente.

2. Per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, il lavoro straordinario e' autorizzato dal direttore generale.