Modificazione alla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, successivamente modificata con legge 4 gennaio 1951, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Le aliquote di maggiorazione di cui al primo comma dell'art. 33, sono fissate in lire 430 per il geometra e in lire 250 per gli aiutanti; quelle del secondo comma dello stesso articolo, in lire 500 per il geometra e lire 325 per gli aiutanti.
Art. 2
1. Gli onorari a vacazione relativi alle prestazioni professionali di competenza dei geometri concernenti la costruzione di case tipo popolare, che fruiscono di contributi statali, saranno computati in base alla legge 4 gennaio 1951, n. 32, modificata a termine dell'art.
2. 1 della presente legge, con detrazione del 25 per cento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - MORO - TOGNI -
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA