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Modificazione alla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, successivamente modificata con legge 4 gennaio 1951, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. 1) la vacazione di cui all'art. 31 e' fissata in lire 430 all'ora per il geometra e in lire 250 all'ora per gli aiutanti di concetto; la vacazione di cui all'art. 32 e' fissata in lire 800 all'ora per il geometra e in lire 500 all'ora per gli aiutanti di concetto.

2. Le aliquote di maggiorazione di cui al primo comma dell'art. 33, sono fissate in lire 430 per il geometra e in lire 250 per gli aiutanti; quelle del secondo comma dello stesso articolo, in lire 500 per il geometra e lire 325 per gli aiutanti.

Art. 2

1. Gli onorari a vacazione relativi alle prestazioni professionali di competenza dei geometri concernenti la costruzione di case tipo popolare, che fruiscono di contributi statali, saranno computati in base alla legge 4 gennaio 1951, n. 32, modificata a termine dell'art.

2. 1 della presente legge, con detrazione del 25 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - MORO - TOGNI -
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA