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Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 3

1. Per l'esercizio finanziario 1957-58 sono autorizzate, le seguenti spese:

  1. 1) lire 100.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

  2. 2) lire 62.000.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato, iscritto e non iscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato;

  3. 3) lire 5.000.000 per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera e la delimitazione dei nuovi confini;

  4. 4) lire 100.000.000 pur la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

  5. 5) lire 50.000.000 per il rimborso agli aventi diritto ai termini dell'art. 20 della legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859, delle spese sostenute per gli apprestamenti difensivi sulle navi di cui al 1° comma dell'art. 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147;

  6. 6) lire 20.000.000 per l'assistenza sanitaria ai prigionieri e tubercolotici di guerra ed ai partigiani;

  7. 7) lire 8.000.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici di infrastrutture dell'Aeronautica, militare: campi di aviazione; depositi di munizioni e carburanti, oleodotti; aiuto radio alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni, lavori e servizi relativi;

  8. 8) lire 11.965.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Esercito e della D.A.T.; artigliera, motorizzazione e genio militare;

  9. 9) lire 4.795.000.000 per il potenziamento e le scorte dei servizi logistici dell'esercito;

  10. 10) lire 2.700.000.000 per il potenziamento dei servizi del genio navale, delle armi e armamenti navali, delle telecomunicazioni, delle basi e delle difese;

  11. 11) lire 6.151.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Aeronautica militare: costruzioni aeronautiche, armi e munizioni, servizio automobilistico, demanio aeronautico, telecomunicazioni ed assistenza volo;

  12. 12) lire 2.024.000.000 per il potenziamento dei servizi logistici dell'Aeronautica militare;

  13. 13) lire 50.000 per premi ed indennizzi per il recupero di cose mobili di proprieta' dell'Amministrazione dell'Esercito ai termini del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 32;

  14. 14) lire 2.250.000.000 per la costruzione, sistemazioni ed impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile ed agli uffici di controllo statale, nonche' per l'acquisto di attrezzature mobili.

Art. 4

1. Per l'esercizio finanziario 1957-58 il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-speciali in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' fissato come appresso:

  1. a) Militari specializzati:

Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 21.000 Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 15.316 Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 24.669 b) Militari aiuto-specialisti:

Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 36.000 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 9.989 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 4.800

Art. 5

1. Per l'esercizio finanziario 1957-58 il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all'art. 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilito in 1875 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 1998 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2400 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Art. 6

1. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformita' delle annesse tabelle (appendice n. 1).

Art. 7

1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1957-58, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti-legge 14 maggio 1946, n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 e del decreto legislativo 9 maggio 1948, n. 810, nonche' delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA