Applicabilita', per la costruzione di alloggi, dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, recante provvedimenti a favore della citta' di Roma
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. I mutui, garantiti dallo Stato, autorizzati per effetto dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, a favore del comune di Roma per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza e i relativi contributi statali, possono intendersi riferibili anche alla eventuale costruzione di alloggi a carattere popolare che si rendesse necessario edificare in sostituzione di altri alloggi demoliti o da demolire per la esecuzione di opere pubbliche del Comune previste dalla citata legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI -
TOGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA