Estensione al personale militare somalo, gia' dipendente dal cessato Governo della Somalia italiana, delle norme della legge 2 novembre 1955, n. 1117
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le norme della legge 2 novembre 1955, n. 1117, sul pagamento delle pensioni o degli altri trattamenti di quiescenza e di assegni temporanei al personale civile e militare libico ed eritreo, sono estese con gli adattamenti richiesti dalla diversa situazione giuridica e amministrativa del territorio della Somalia e con le modifiche di cui agli articoli seguenti:
a) al personale militare somalo gia' dipendente dal cessato Governo della Somalia italiana o che arruolato in Somalia fu messo a disposizione di altri Governi dell'Africa orientale italiana;
b) agli orfani, al coniuge superstite o agli ascendenti del personale militare di cui alla lettera a).
Art. 2
1. Nella liquidazione dei trattamenti di quiescenza e degli altri assegni temporanei da effettuare ai sensi del precedente articolo, devono essere ricuperate agli aventi diritto tutte le somme ai medesimi corrisposte dalla pubblica Amministrazione, per il periodo di tempo cui detti trattamenti ed assegni si riferiscono, qualunque sia stato il titolo della corresponsione. E', inoltre, vietato il cumulo dei trattamenti di quiescenza e degli altri assegni di cui sopra, anche per il futuro, con qualsiasi altro stipendio, assegno o indennita' a carico dell'Amministrazione Fiduciaria italiana della Somalia (A.F.I.S.) o di altro Ente pubblico in dipendenza di rapporto d'impiego.
Art. 3
1. Le attribuzioni conferite al Ministero dell'Africa Italiana al Governo ed al Comando truppe della Somalia ed agli altri Governi e Comandi truppe dell'Africa orientale italiana dal regio decreto 23 agosto 1935, n. 1178, e successive modificazioni e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 874, nonche' da tutti gli altri provvedimenti che costituivano gli ordinamenti del personale militare somalo, sono devolute al Ministero degli affari esteri, il quale potra' espletarle in tutto od in parte, a mezzo dell'Amministrazione Fiduciaria italiana della Somalia che si avvarra', ove eccezionalmente occorra, di apposite Commissioni per accertare il diritto dei singoli anche in deroga alle norme di cui sopra.
2. Delle predette Commissioni dovra' fare parte un funzionario della Ragioneria dell'A.F.I.S. che rivesta qualifica non inferiore a quella di direttore di Sezione.
Art. 4
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera', per gli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58, a carico dei fondi inscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli esercizi medesimi, per le pensioni e gli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo di cui alla legge 2 novembre 1955, n. 1117.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - PELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA