Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. Per l'esercizio finanziario 1957-58 e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 40.000.001 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859.
Art. 3
1. Per l'esercizio finanziario 1957-58 la somma di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissata in lire 20.000.000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA