Concessione a favore del comune di Roma, di un contributo straordinario per l'anno 1956, quale concorso per la copertura degli oneri dipendenti dall'essere la citta' di Roma sede della Capitale della Repubblica
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di Roma, anche per l'anno 1956, del contributo previsto dalle leggi 28 febbraio 1953, n. 103, e 21 dicembre 1955, numero 1310, quale concorso dello Stato per gli oneri che esso sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la citta' di Roma sede della Capitale della Repubblica, il predetto Comune e' autorizzato a stipulare un mutuo dell'importo di 4 miliardi di lire con la Cassa depositi e prestiti, contro cessione di un contributo che gli sara' all'uopo corrisposto dallo Stato in annualita' trentacinquennali di lire 269.452.804 ciascuna, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1957-58 si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 novembre 1957
GRONCHI
ZOLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA