Finanziamento straordinario al Consorzio del porto di Brindisi per il completamento dei servizi generali della zona industriale presso il porto di Brindisi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata, l'ulteriore spesa di lire 350 milioni da assegnare al Consorzio del porto di Brindisi in ragione di lire 150 milioni, 150 milioni e 50 milioni, rispettivamente, per gli esercizi 1957-58, 1958-59 e 1959-60, per provvedere ai finanziamenti necessari per l'esecuzione delle opere di completa sistemazione dei servizi generali previsti dalla legge 4 novembre 1951, n. 1295.
2. La relativa spesa sara' iscritta negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi suindicati.
3. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
Art. 2
1. All'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Bari e' demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo.
2. Il collaudo delle opere stesse sara' eseguito a cura dell'amministrazione dei beni pubblici.
Art. 3
1. All'onere di lire 150 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58 sara' provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo inscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - TOGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA