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Liquidazione della Gestione raggruppamenti autocarri

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Il rapporto di impiego o di lavoro del personale dipendente dalla G.R.A. cessa alla fine del terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza di detto periodo, che vale come preavviso della risoluzione del rapporto, si fa luogo alla liquidazione spettante in base alle vigenti norme di legge e di contratto.

2. Per le esigenze della gestione di liquidazione e per periodi di durata determinata puo' essere trattenuto in servizio, oltre il periodo previsto dal precedente comma, il personale strettamente indispensabile. All'atto della cessazione delle prestazioni, al personale che non consegua l'assunzione alle dipendenze dello Stato, ai sensi della presente legge, sara' corrisposta una integrazione della liquidazione predetta considerando in aggiunta alla anzianita' gia' maturata, il periodo di effettive prestazioni presso la gestione di liquidazione.

Art. 3

1. Il personale che alla entrata in vigore della presente legge si trova alle dipendenze della G.R.A. da data anteriore al 28 febbraio 1957 puo' chiedere di essere assunto alle dipendenze del Ministero dei trasporti nelle categorie del personale non di ruolo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o in qualita' di agente straordinario dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nei limiti numerici e per le singole categorie e qualifiche indicate nell'allegata tabella.

2. Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dei trasporti.

3. Il personale stesso continuera' a prestare servizio presso la G.R.A. anche dopo la presentazione della domanda di assunzione alle dipendenze delle Amministrazioni statali e fino al termine indicato nell'art. 2.

Art. 4

1. L'assunzione e l'inquadramento nelle varie categorie e qualifiche indicate nella allegata tabella sono subordinati al possesso, da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per per il personale statale non di ruolo; l'assunzione e l'inquadramento alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono subordinati al possesso dei requisiti prescritti per il personale straordinario.

2. Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato al primo comma del precedente art. 2.

Art. 5

1. Al personale assunto presso le Amministrazioni dello Stato ai sensi del precedente art. 4 compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale non di ruolo e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, previsti dagli articoli da 344 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Al personale assunto presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si applicheranno le norme previste dagli articoli 1, primo e secondo comma, 11 e 12 della legge 30 novembre 1952, n. 1844, concernente la sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie della Stato. La sistemazione a ruolo non potra' avvenire prima che sia trascorso un periodo di tempo pari a quello prescritto dalle disposizioni in vigore per il collocamento nei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato.

3. Il periodo per il compimento dell'anzianita' minima occorrente per l'applicazione dei precedenti commi decorre dalla data di assunzione nelle categorie del personale non di ruolo statale.

4. Il collocamento nei ruoli aggiunti e' limitato a coloro che al compimento del 65° anno si trovino ad avere una anzianita' complessiva utile ai fini di pensione di almeno venti anni di servizio di ruolo aggiunto nonche' di servizio statale non di ruolo per il quale e' fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni.

5. La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata, contemporaneamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.

Art. 6

1. Al personale della G.R.A. che non venga assunto ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 alle dipendenze dello Stato e' corrisposta una integrazione del trattamento di cui al precedente art. 2, pari a tre mensilita' dello stipendio o della paga e delle indennita' accessorie aventi carattere continuativo se trattasi di impiegati, ovvero pari a novanta giornate della paga e delle indennita' accessorie, sempre a carattere continuativo, se trattasi di personale salariato.

2. Tale integrazione va computata sull'ammontare dello stipendio o della paga spettante alla scadenza del termine indicato al primo comma del precedente art. 2.

Art. 7

1. All'onere derivante, nell'esercizio finanziario 1957-58, dalla corresponsione del trattamento economico al personale della G.R.A. assunto alle dipendenze del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) si provvede a carico del fondo di cui all'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. A tale uopo il Ministro per il tesoro e' autorizzato a prelevare dal detto fondo le somme occorrenti e ad iscriverle nello stato di previsione dell'entrata e a quello della spesa del Ministero dei trasporti.

2. Alla spesa occorrente, nell'esercizio finanziario 1957-1958, per la corresponsione del trattamento economico al personale assunto alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, si provvede con i fondi inscritti nei capitoli 9, 11 e 98 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione ferroviaria per l'esercizio stesso.

Art. 8

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA