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Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi il 27 febbraio, il 5 luglio ed il 30 ottobre 1956

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono approvati i seguenti Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America:

2. Accordo relativo al programma di acquisto di eccedenze agricole americane per un importo di cinque milioni di dollari in base alla Sezione 402 del "Mutual Security Act" del 1951, concluso in Roma, mediante scambio di Note, il 27 febbraio 1956;

3. Accordo integrativo dell'Accordo sulle eccedenze agricole del 23 maggio 1955 in base al titolo I della legge per lo sviluppo e l'assistenza del commercio agricolo, concluso a Roma il 5 luglio 1956;

4. Accordo sui prodotti agricoli in base al titolo I dell'"Agricoltural Trade Development and Assistance Act" e relativi scambi di Note, concluso in Roma, il 30 ottobre 1956.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Art. 3

1. In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente art. 1 saranno disposti dal Ministro per il tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potra' far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'art. 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

2. Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la Convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

Art. 4

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti d'America le modalita' relative all'assunzione dei prestiti previsti al punto 1, lettera b) dell'Accordo del 5 luglio 1956 ed al punto d) dell'articolo II dell'Accordo del 30 ottobre 1956, la cui utilizzazione dovra' essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque aspetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - PELLA - MEDICI - GAVA - CARLI - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA