diritto.io

Proroga del termine previsto dall'art. 19 della legge 4 agosto 1955, n. 707, concernente modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - GONELLA - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA