Coordinamento della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sulla estensione della assistenza sanitaria ai pensionati statali, con la legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati della previdenza sociale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e' integrato come segue:
"5) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per i pensionati che all'atto del pensionamento risultavano assistiti da detto Ente".
Art. 2
1. Nei casi di pensioni ai superstiti e comunque di trattamenti di quiescenza indiretti e di reversibilita', i rapporti di parentela indicati nei punti 3) e 4) dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, richiamata dal secondo comma dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, e nei punti c) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono riferiti al titolare del rapporto dal quale deriva il diritto ai predetti trattamenti di quiescenza.
Art. 3
1. Per titolari di pensioni, rendite od assegni, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, si intendono i pensionati in possesso del libretto, certificato od altro titolo formale equipollente di pensione, rendita o assegno, rilasciato - secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti - dall'Istituto, Fondo speciale o Cassa competente ad erogare il predetto trattamento economico.
2. I titolari di cui al comma precedente ed i rispettivi familiari aventi diritto ai sensi dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, possono tuttavia beneficiare dell'assistenza sanitaria in forma indiretta per i casi di malattia verificatisi antecedentemente al rilascio del certificato od altro titolo formale di pensione, rendita o assegno, sempre che abbiano osservato le norme e modalita' in atto presso i competenti Istituti previdenziali per l'assistenza sanitaria in forma indiretta.
Art. 4
1. I numeri 7) e 8) dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sono abrogati.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - GUI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA