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Estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E.N.P.A.S

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'assistenza sanitaria erogata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al personale statale in attivita' di servizio, in applicazione del primo comma dell'art. 6 e degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e' estesa a favore:

  1. 1° dei titolari di pensioni o assegni ordinari a carico dello Stato;

  2. 2° dei titolari di pensioni dirette e indirette provenienti dal cessato regime austro-ungarico;

  3. 3° dei titolari di pensioni a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria;

  4. 4° dei titolari di pensioni a carico del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli archivi notarili;

  5. 5° dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni, nonche' dell'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato;

  6. 6° dei titolari di pensione a carico del fondo per la quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e dei titolari di assegni vitalizi di cui all'art. 92 del decreto medesimo, nonche' dei titolari di trattamento di quiescenza vitalizio a carico dell'istituto postelegrafonici di cui all'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni;

  7. 7° NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 NOVEMBRE 1957, N. 1177;

  8. 8° NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 NOVEMBRE 1957, N. 1177;

  9. 9° dei personali a riposo che durante l'attivita' di servizio sono ammessi all'assistenza sanitaria in base alla lettera e) dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e che siano indicati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati.

2. L'assistenza e' dovuta anche per le persone di famiglia dei titolari dei predetti trattamenti, comprese nelle categorie indicate dall'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22. Per l'assistibilita' dei familiari, si applicano le norme contenute negli articoli 27 e 28 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917.

3. I familiari, del personale in attivita' di servizio e dei pensionati, indicati nei nn. 2 e 4 dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, hanno diritto all'assistenza fino all'eta' di 21 anni.

4. Conservano il diritto all'assistenza sanitaria i figli maggiorenni, qualora frequentino l'Universita', per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno, di eta'.2

Art. 2

1. Agli oneri relativi all'assistenza di cui al precedente articolo si provvede:

  1. a) con un contributo commisurato al 4,50 per cento dell'ammontare lordo delle pensioni o assegni e relativi caroviveri e delle altre integrazioni, di qualsiasi natura, fruite dalle categorie indicate all'articolo medesimo; tale contributo e' a carico per il 3,50 per cento delle Amministrazioni che erogano i trattamenti di quiescenza, e per l'1 per cento dei titolari dei trattamenti stessi;

  2. b) con un contributo di solidarieta' commisurato al 0,50 per cento degli elementi della retribuzione soggetti a contributo per il personale in attivita' di servizio, appartenente alle categorie per le quali sia prevista la concessione dei trattamenti di quiescenza indicati dall'art. 1 della presente legge; tale contributo e' a carico del personale stesso.356

Art. 3

1. Il contributo di cui all'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, e' fissato nella misura dei 4 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dello Stato e l'1,50 per, cento a carico del dipendente.3 Il contributo menzionato al precedente comma e' calcolato sugli stipendi, paghe e retribuzioni o assegni analoghi, sulla indennita' di carovita e relative quote complementari, sul premio giornaliero di presenza e sul premio di interessamento o sulle altre competenze accessorie concesse in sostituzione del premio di interessamento ai dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sulla tredicesima mensilita', sulla indennita' di funzione e sull'assegno perequativo istituiti dall'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130.

2. Per i dipendenti che fruiscono delle indennita', assegni, diritti, proventi, compensi a carattere continuativo o periodico, comunque denominati, indicati nel terzo comma dell'articolo medesimo, il contributo e' calcolato sulla indennita' di funzione e sull'assegno perequativo che ad essi spetterebbe, in relazione alla categoria di appartenenza o al grado rivestito, ove non fruissero dei cennati speciali trattamenti.

Art. 4

1. La gestione dell'assistenza sanitaria alle categorie di personale in servizio e in quiescenza e' unica. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali tiene separate evidenze contabili per le prestazioni erogate alle predette categorie.

Art. 5

1. All'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, numero 1669, e' aggiunta dopo la lettera g) la seguente lettera:

  1. h) da due iscritti all'Ente, in rappresentanza della categoria dei pensionati statali designati dalle organizzazioni sindacali dei pensionati statali a carattere nazionale maggiormente rappresentative ed in mancanza di tale designazione dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 6

1. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali procedera', per le categorie assistite, all'adeguamento delle misure massime di rimborso degli onorari per le cure medico-chirurgiche e per gli accertamenti diagnostici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, nonche' alla determinazione delle misure percentuali crescenti di rimborso in relazione alla maggiore entita' della spesa dei farmaci e degli altri mezzi terapeutici previsti dalla lettera b) dello stesso articolo.

2. Il Consiglio di amministrazione ha facolta' di determinare le affezioni morbose di lieve entita', nonche' le affezioni morbose di carattere cronico relativamente piu' lievi, per le quali il Consiglio stesso potra' stabilire il rimborso delle prestazioni in misura fissa o anche entro limiti di spesa annuale.

3. Le deliberazioni suddette sono sottoposte, nelle forme consuete, all'approvazione dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 7

1. I contributi previsti dagli articoli 2 e 3 saranno corrisposti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge.

2. Quale concorso alle spese di avviamento della nuova gestione per l'assistenza sanitaria dei pensionati lo Stato versera' all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali la somma di lire 1800 milioni.

3. L'assistenza sanitaria e farmaceutica sara' prestata a decorrere dal 1 luglio 1953 o dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge, se questa avverra' successivamente alla data predetta.

Art. 8

1. Ai salariati dello Stato assenti dal lavoro per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, spetta, a decorrere dal terzo giorno di assenza e per non oltre 180 giorni compresi i festivi, in ciascun anno solare, una indennita' giornaliera commisurata, per i primi trenta giorni, all'8 per cento dell'intera retribuzione giornaliera sulla quale e' dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, e alla meta' della retribuzione stessa per gli altri 150 giorni.

2. Le disponibilita' al 30 giugno 1952 della gestione istituita per l'erogazione dei trattamenti di cui all'art 11 della legge 19 gennaio 1942, n 22, e successive modificazioni, sono destinate, per la meta', a parziale copertura del disavanzo della gestione per l'assistenza sanitaria del personale in attivita' di servizio.

3. Il limite massimo di centottanta giorni per il quale puo' essere corrisposta l'indennita' giornaliera di malattia ai salariati dipendenti dallo Stato, stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e' prorogato, per le salariate dello Stato gestanti, sino a consentire la copertura completa del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro disposta dalla leggi 26 agosto 1950, n. 860, e dalla legge 23 maggio 1951, n. 394.4

Art. 9

1. Alla copertura dell'onere di lire 1800 milioni a carico del bilancio dello Stato derivante dall'art. 7 della presente legge si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1952-53.

2. Alla copertura dell'onere previsto per l'esercizio 1953-54 in lire 7500 milioni si provvedera' con una corrispondente aliquota dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 30 ottobre 1953
EINAUDI
PELLA - GAVA - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: AZARA