Modificazioni e proroga della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, riguardante la citta' di Gorizia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il termine del 31 dicembre 1957, previsto dalla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e' prorogato fino al 31 dicembre 1966, con le modificazioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.1
Art. 2
1. Le tabelle A e B previste dall'art. 11 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, ed annesse alla stessa, sono sostituite dalla tabella unica allegata alla presente legge.
Art. 3
1. I prodotti ottenuti dalle industrie operanti nel territorio di cui all'art. 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, con la lavorazione e trasformazione diretta delle materie prime incluse nella tabella dei contingenti agevolati, sono considerati, ai tutti gli effetti fiscali, prodotti nazionali.
Art. 4
1. I contingenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 della tabella allegata alla presente legge sono destinati ai consumi alimentari della Zona di cui all'art. 1 e allo ultimo comma, dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, restando ammessa la loro preventiva lavorazione industriale in stabilimenti operanti nel perimetro delimitato dall'art. 1 della legge citata.
2. Il contingente di 26.500 quintali di zucchero sara' cosi' ripartito:
1) quintali 10.500 per i consumi alimentari della popolazione nei limiti territoriali stabiliti dall'art. 1 della citata legge;
2) quintali 16.000 per l'utilizzo in lavorazioni industriali.
3. Sul contingente di birra, la Zona di cui all'art. 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, potra' introdurre soltanto 800 ettolitri all'anno di birra estera.
4. Il contingente di cui al punto 52 della tabella allegata alla presente legge potra' essere utilizzato dal solo Cotonificio Triestino - impianto di Gorizia - fino alla data in cui Gorizia potra' essere allacciata alla rete dei metanodotti in corso di completamento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 1957
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI - GAVA -
CARLI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA