Modificazioni alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, sul trattamento economico della Magistratura, dei Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 gennaio 1957 al personale statale in attivita' di servizio il cui trattamento economico e' regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, e' concessa una 13ª mensilita' da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno e pari all'80 per cento dello stipendio spettante a quest'ultima data, escluso ogni altro assegno accessorio.
2. Si osserva, in quanto applicabile, l'art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, con le successive modificazioni.
Art. 2
1. La ritenuta in conto entrate Tesoro, nonche' la ritenuta ed il contributo per l'assistenza sanitaria, si applicano sulla 13ª mensilita' di cui all'articolo precedente. A tali effetti la 13ª mensilita' si considera in ragione del 70 per cento.
Art. 3
1. Al Procuratore generale della Corte di cassazione, al Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti e all'Avvocato generale dello Stato e' attribuita, oltre lo stipendio determinato dalla tabella allegata alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, la indennita' per spese di rappresentanza in misura pari alla meta' di quella attribuita al Primo presidente della Corte di cassazione con l'art. 2 della predetta legge.
Art. 4
1. All'onere di lire 1.030.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvede:
a) quanto a lire 898.000.000 con riduzione, rispettivamente, di lire 722.000.000, 93.000.000 e 83.000.000 degli stanziamenti dei capitoli 91, 93 e 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1957-58:
b) quanto a lire 17.500.000, 69.000.000 e 33.500.000 con gli stanziamenti dei capitoli 69, 81 e 112 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio;
c) quanto a lire 12.000.000 con lo stanziamento del capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio 1957-58.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - GONELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA