Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Con effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° ottobre 1956, le misure degli assegni e dei relativi contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco della Cassa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella H di cui ai testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari, modificate con legge 27 novembre 1956, n. 1418, sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.
Art. 2
1. Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1957
GRONCHI
ZOLI - GUI - MEDICI -
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA