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Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' fronteggiato con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette risultanti dalla legge 12 agosto 1957, n. 733, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1956-57 (primo provvedimento).

Art. 2

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA