Disposizioni in favore degli ufficiali della Guardia di finanza, che cessano dal servizio permanente, passando dalla posizione di fuori quadro e fuori organico nella posizione ausiliaria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 4 della legge 9 aprile 1955, n. 278, e' sostituito dal seguente:
"All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed e' collocato nell'ausiliaria per eta' o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella riserva o in congedo assoluto per eta' o per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da causa di servizio, compete, per un periodo di otto anni dalla cessazione del servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennita' di ausiliaria, prevista dal precedente art. 3, un'indennita' speciale annua lorda non riversibile nella misura stabilita dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.
Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'eta' di anni 65, l'indennita' e' corrisposta sino al compimento dell'eta' suddetta.
L'indennita' stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 1 oppure in quelle di cui al precedente art. 2, nella misura stabilita dal quarto comma dell'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
Detta indennita' non compete invece agli ufficiali collocati a domanda fuori quadro e fuori organico e successivamente comunque transitati in ausiliaria nonche' a quelli collocati in ausiliaria dal congedo provvisorio o a domanda direttamente dal servizio permanente effettivo.
L'indennita' prevista dal presente articolo sostituisce quella stabilita dall'art. 1, primo comma del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457 e successive modificazioni".
Art. 2
1. Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1953. Le disposizioni stesse sono applicabili anche agli ufficiali che fra il 1 gennaio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge si sono trovati nelle condizioni richieste per la applicazione del precedente articolo.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9.000.000, si fara' fronte mediante i normali stanziamenti del capitolo 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1956-57 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA