Provvedimenti per l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' riconosciuta personalita' giuridica di diritto pubblico all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.
2. Detto Osservatorio e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 2
1. Scopi dell'Osservatorio sono:
a) eseguire studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche, con particolare riguardo alle loro applicazioni all'industria, alla agricoltura, alle comunicazioni ed ai lavori pubblici;
b) contribuire alla conoscenza della costituzione del sottosuolo mediante prospezioni geofisiche;
c) curare pubblicazioni nel campo della geofisica a scopo scientifico, pratico e didattico;
d) svolgere ogni altra attivita' utile ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche geofisiche.
2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni di ricerca scientifica, l'Osservatorio coordina la propria attivita' con quella dell'Istituto nazionale di geofisica, e con quella generale del Consiglio nazionale delle ricerche.
Art. 3
1. Il patrimonio dell'Osservatorio e' costituito:
a) dai beni mobili (strumenti, macchinari e libri, di proprieta' dell'Osservatorio stesso);
b) dagli apporti che donazioni, cessioni, acquisti e per qualunque altra via siano pervenuti o pervengano all'Osservatorio dal suo esercizio o da enti o da privati;
c) dai fondi destinati a tale scopo dal Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio sui residui attivi del bilancio.
Art. 4
1. All'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste e' concesso l'uso perpetuo degli immobili dello Stato, attualmente ad esso destinati, con l'obbligo del pagamento del canone annuo, nella misura fissa di lire 1000 e delle spese per la manutenzione degli immobili medesimi.
Art. 5
1. L'Osservatorio provvede al proprio funzionamento:
a) con le eventuali rendite del proprio patrimonio;
b) con il contributo dello Stato di cui all'art. 11 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione;
c) con gli eventuali proventi delle proprie attivita';
d) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti o di privati.
2. Per il perseguimento degli scopi istituzionali e' attribuito all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste un fondo di dotazione di lire quattro miliardi per l'anno 1985.
Art. 6
1. L'Osservatorio e' retto da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione di cui uno scelto, tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geofisica applicata, geologia, geologia applicata e geodesia nelle Universita' italiane;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica.
2. Partecipa al Consiglio di amministrazione il direttore dell'Osservatorio, con voto consultivo.
3. Su delibera del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, potranno essere chiamati a far parte del Consiglio stesso rappresentanti, in numero non superiore a tre, degli enti pubblici o privati che diano un notevole apporto finanziario o tecnico all'attivita' dell'Osservatorio.
4. Il Consiglio di amministrazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
5. Il Consiglio di amministrazione rimane in carica tre anni; alla scadenza, i suoi componenti possono essere riconfermati.
6. Al presidente spettano la rappresentanza giuridica dell'Osservatorio, gli affari di ordinaria amministrazione, gli atti conservativi e quelli aventi carattere di urgenza.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
Art. 7
1. Il Consiglio di amministrazione:
a) provvede al governo amministrativo e alla gestione economica e patrimoniale dell'Osservatorio;
b) stabilisce le direttive generali per lo sviluppo dell'attivita' e per il funzionamento dell'Osservatorio;
c) delibera i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi occorrenti durante il corso della gestione annuale, ed i conti consuntivi;
d) delibera circa l'assunzione, l'avanzamento e la cessazione dal servizio del personale;
e) approva la relazione annuale da trasmettere al Ministro per la pubblica istruzione.
2. Per gli affari di ordinaria amministrazione il Consiglio puo' delegare alcuni dei suoi poteri ad una Giunta amministrativa nominata nel proprio seno e composta di non piu' di tre membri, compreso fra essi il presidente del Consiglio di amministrazione che la presiede.
3. La designazione dei membri sopraindicati e la determinazione degli affari demandati alla competenza della Giunta amministrativa e' fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione all'inizio di ogni anno finanziario.
4. Le deliberazioni comportanti variazioni patrimoniali vengono sottoposte alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
5. I provvedimenti di cui alla lettera d) devono essere adottati con l'osservanza delle nomine contenute nel regolamento organico di cui al successivo art. 10.
Art. 8
1. La revisione della gestione e' affidata ad un Collegio di tre revisori effettivi e due supplenti, designati come appresso:
a) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per il tesoro;
b) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per la pubblica istruzione;
c) un revisore effettivo dal presidente della Corte dei conti.
Il Collegio dei revisori dei conti, che e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione ed e' presieduto dal rappresentante della Corte dei conti, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformita' delle norme contenute nell'art. 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.
Art. 9
1. L'anno finanziario dell'Osservatorio inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo ed approva il conto consuntivo.
3. Copia del bilancio preventivo e del consuntivo verra' inviata al Ministero della pubblica istruzione, giusta le vigenti disposizioni sulla istruzione superiore.
Art. 10
1. Mediante regolamento da proporsi dal Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio e verranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonche' la consistenza numerica ed il trattamento economico e di quiescenza e le retribuzioni per attivita' a qualsiasi titolo di tutto il personale, compreso il direttore, necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto.
Art. 11
1. A favore dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, e' concesso a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58 un contributo annuo di lire 15.000.000 a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.3