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Norme per il riordinamento dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Definizione

1. L'osservatorio geofisico sperimentale, disciplinato dalla legge 11 febbraio 1958, n. 73, modificata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1243, e' riordinato secondo le norme della presente legge.

2. L'osservatorio geofisico sperimentale rientra tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e adotta, nel rispetto anche dei principi di cui alla presente legge, propri regolamenti concernenti gli organi, le strutture, l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile, il personale. Tali regolamenti sono emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 168.

Art. 2 F u n z i o n i

1. L'osservatorio geofisico sperimentale ha il compito di svolgere di promuovere e coordinare e, anche in collaborazione con altri enti interessati, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse, ed in particolare:

  1. a) studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi;

  2. b) studi e ricerche rivolti all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti energetiche, in terra ed in mare, in Italia ed all'estero;

  3. c) studi e ricerche nelle scienze del mare, con particolare riferimento alle interazioni tra ambiente marino e oceanico con l'atmosfera e con la litosfera;

  4. d) studi e ricerche rivolti alla conoscenza della sismicita' nonche' all'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente, anche con finalita' di protezione civile;

  5. e) studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dati e delle nuove tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio;

  6. f) attivita' applicativa nei campi di sua competenza.

2. L'osservatorio geofisico sperimentale inoltre:

  1. a) concorre alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico nei campi di sua competenza;

  2. b) collabora, nei campi di sua competenza, ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dal Ministero degli affari esteri;

  3. c) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi connessi con le ricerche nei campi di sua competenza;

  4. d) cura pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo scientifico, pratico e didattico.

2-bis - Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' avvalersi dell'ente per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale.

3. Nell'ambito dell'articolazione funzionale dell'osservatorio geofisico sperimentale, al centro di ricerche sismologiche di Udine, di cui all'articolo 8 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e' assegnato il compito di svolgere, in autonomia scientifica, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera d), del presente articolo, con specifici progetti, ricerche sulla sismicita' e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale, gestendo e sviluppando inoltre la connessa rete di rilevamento sismico anche per fini di protezione civile. A tale scopo l'osservatorio geofisico sperimentale stabilisce gli opportuni collegamenti con l'Istituto nazionale di geofisica.

Art. 3 Forme di intervento

1. L'osservatorio geofisico sperimentale ha piena capacita' di diritto pubblico e privato e, in particolare, ai fini dell'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 2, puo':

  1. a) stipulare convenzioni e contratti di studio, ricerca e servizio con universita', altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri;

  2. b) stipulare con le industrie nazionali e straniere contratti di collaborazione e mettere a disposizione delle industrie stesse competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

  3. c) promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti anche in societa' per azioni, nonche' di societa', anche internazionali o straniere, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche e delle prospezioni geofisiche in terra ed in mare o la prestazione di servizi ad esse attinenti.

2. La quota di partecipazione nei consorzi e nelle societa' di cui al comma 1, lettera c), puo' essere di maggioranza; le quote di partecipazione in societa' nazionali sono rappresentate preferibilmente da conferimenti di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture, nonche' di competenze, anche in deroga all'articolo 2342, terzo comma, del codice civile.

Art. 4 Programma triennale

1. Su proposta dell'osservatorio geofisico sperimentale il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone al CIPE per l'approvazione il programma triennale di attivita' dell'ente con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, del cui fabbisogno si tiene conto in sede di predisposizione degli strumenti annuali del bilancio dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. I mezzi finanziari destinati all'osservatorio geofisico sperimentale sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e sono trasferiti senza vincolo di destinazione. Il Ministro riferisce ogni tre anni al Parlamento sullo stato di realizzazione del programma.

Art. 5 O r g a n i

1. Sono organi dell'ente:

  1. a) il presidente;

  2. b) il consiglio di amministrazione;

  3. c) il collegio dei revisori;

  4. d) il comitato scientifico.

Art. 6 P r e s i d e n t e

1. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il presidente dura in carica tre anni e puo' essere confermato entro i limiti stabiliti dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni.

2. La carica di presidente e' incompatibile con le funzioni previste dall'articolo 7 della citata legge n. 14 del 1978, nonche' con la qualita' di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di societa' commerciali.

Art. 7 Funzioni del presidente

1. Il presidente:

  1. a) ha la rappresentanza legale dell'ente;

  2. b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

  3. c) assicura l'esecuzione delle delibere e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, vigila sull'andamento della gestione e svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti;

  4. d) presenta al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione.

2. Nei casi di necessita' ed urgenza il presidente puo' adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 8 Consiglio di amministrazione

1. Il regolamento concernente gli organi dell'osservatorio geofisico sperimentale fissa la composizione del consiglio di amministrazione che non potra' superare gli otto membri e dovra' assicurare una equilibrata presenza, oltre al presidente, di esperti designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di professori di ruolo di discipline geofisiche e geologiche delle universita' di Trieste e di Udine, nonche' di rappresentanti degli enti pubblici che diano un materiale apporto finanziario o tecnico all'attivita' dell'osservatorio stesso.1

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 9 Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

  1. a) approva, sentito il comitato scientifico, i regolamenti concernenti gli organi, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture;

  2. b) approva i regolamenti concernenti l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile e il personale;

  3. c) delibera i programmi triennali di attivita' ed i piani annuali dell'ente, da trasmettere al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, indicando le risorse finanziarie e di personale necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi;

  4. d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, nonche' il conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attivita';

  5. e) delibera sugli affari di cui all'articolo 3;

  6. f) delibera in ordine ad eventuali deleghe da conferire, con le occorrenti limitazioni, al presidente, al direttore generale, ai dirigenti o ad altri dipendenti dell'ente circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura.

2. Il consiglio di amministrazione esercita ogni attribuzione che non sia, ai sensi della presente legge, demandata espressamente ad altri organi dell'ente.

3. Le delibere del consiglio di amministrazione, eccettuate quelle relative alle lettere a) e b) del comma 1, non sono soggette al controllo del Ministro vigilante.

Art. 10 Collegio dei revisori

1. Il controllo sulla gestione dell'osservatorio geofisico sperimentale e' esercitato dal collegio dei revisori, il cui ordinamento e' demandato al regolamento concernente gli organi dell'osservatorio stesso.

Art. 11 Comitato scientifico

1. Presso l'osservatorio geofisico sperimentale e' costituito il comitato scientifico che, oltre ad esprimere parere obbligatorio sul programma di cui all'articolo 4, sulla relazione annuale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), e sui regolamenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), puo' essere sentito su ogni argomento di rilevante carattere scientifico relativo all'attivita' dell'ente e puo' formulare proposte e raccomandazioni.

2. Il comitato scientifico e' nominato con delibera del consiglio di amministrazione e comprende nove membri, almeno quattro dei quali scelti tra i professori di ruolo di discipline tecnico-scientifiche afferenti all'attivita' dell'osservatorio geofisico sperimentale. Due componenti sono eletti dal personale dei ruoli tecnico-scientifici dell'ente tra il personale scientifico dell'ente stesso. I restanti componenti sono individuati tra esperti, anche stranieri, che svolgono attivita' di ricerca applicata nel campo delle scienze della terra e comunque in materia di interesse dell'osservatorio stesso.

3. I membri del comitato scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

4. Il comitato scientifico elegge nel suo seno un coordinatore ed approva un proprio regolamento. Alle riunioni partecipa il direttore generale, anche in qualita' di segretario.

5. Il comitato sente di volta in volta i ricercatori dell'ente e gli esperti, anche stranieri, operanti nei campi di interesse dell'osservatorio geofisico sperimentale.