Modifica del sistema dei pagamenti rateali e agevolazione degli sconti, degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 31 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' sostituito dal seguente:
"Salvo i casi per i quali la presente legge prevede un diverso sistema di pagamento, l'importo delle liquidazioni, eseguite per ogni singolo cespite, degli indennizzi e dei contributi deve essere corrisposto nel modo seguente:
se non supera lire 1.000.000, in unica soluzione;
se supera lire 1.000.000 e non lire 30.500.000, in rate semestrali consecutive di cui la prima di lire 1.000.000, le successive di lire 500.000 ciascuna e l'ultima d'importo pari al residuo eventualmente inferiore alle lire 500.000;
se supera lire 30.500.000, in sessanta rate semestrali consecutive di cui la prima non inferiore ad un milione di lire".
Art. 2
1. Il sesto comma dell'art. 51 della legge citata e' sostituito dal seguente:
"L'importo delle liquidazioni, eseguite per ogni singolo cespite, degli indennizzi e dei contributi, relativi a danni di cui ai primi quattro commi del presente articolo, dev'essere corrisposto nel modo seguente:
se non supera lire 2.000.000, in unica soluzione;
se supera lire 2.000.000 e non lire 21.000.000, in rate semestrali consecutive di cui la prima di lire 2.000.000, le successive di lire 1.000.000 ciascuna e l'ultima di importo pari al residuo eventualmente inferiore a lire 1.000.000;
se supera lire 21.000.000, in venti semestralita' costanti consecutive di cui la prima non inferiore a lire 2.000.000".
Art. 3
1. Le rate di cui agli articoli 1 e 2 saranno pagate come appresso:
a) la prima rata:
1) se relativa ad indennizzo od a contributo per beni gia' ripristinati, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione del ricorso al Ministero del tesoro senza che questo sia stato presentato, oppure una volta intervenuto il decreto Ministeriale di accoglimento o di rigetto del ricorso;
2) se relativa, a contributo per beni da ripristinare, in seguito a certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dall'organo tecnico dell'Amministrazione statale competente secondo la natura del bene;
b) la seconda, dopo scaduto il semestre dell'esercizio nel corso del quale e' stato disposto il pagamento della prima rata, alla immediata successiva scadenza del 30 aprile o 31 ottobre se trattasi di liquidazione effettuata dalle intendenze di finanza, od a quella del 31 marzo o del 30 settembre se trattasi di liquidazione effettuata dal Ministero del tesoro;
c) le ulteriori, alle successive scadenze del 30 aprile e 31 ottobre o del 31 marzo e 30 settembre di ogni anno a seconda dei casi di cui alla precedente lettera b).
Art. 4
1. Per le liquidazioni parziali in corso d'opera, previste dal secondo comma dell'art. 32 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ferme restando le rateizzazioni disposte ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, saranno ammesse a pagamento un numero di rate intere di contributo, il cui importo complessivo sia direttamente proporzionale all'entita' delle opere eseguite, risultanti da ognuno degli stati di avanzamento vistati dagli organi tecnici delle Amministrazioni statali competenti secondo la natura dei beni.
2. In conseguenza di tali anticipate ammissioni, le rate di contributo saranno pagate:
a) se relative al primo stato di avanzamento:
1) la prima, a seguito della presentazione di tale stato;
2) le successive, alle scadenze determinate secondo le lettere b) e c) del precedente art. 3;
b) se relative agli ulteriori stati di avanzamento, alle scadenze determinate secondo le lettere b) e c) del precedente art. 3 dopo la scadenza dell'ultima rata ammessa a pagamento a seguito della presentazione del precedente stato di avanzamento.
3. Le rimanenti rate di contributo saranno ammesse al pagamento in seguito alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dall'organo tecnico competente e saranno pagate alle scadenze determinate come al punto b) del comma precedente dopo quella dell'ultima rata relativa all'ultimo stato di avanzamento.
Art. 5
1. Gli Enti e gli Istituti di credito, di previdenza o di assicurazione nonche' l'istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti e ad altre disposizioni, ad ammettere allo sconto le semestralita' di cui ai precedenti articoli e le annualita' di cui all'art. 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.
2. Il Ministero del tesoro stipulera' apposite convenzioni con gli Enti e gli Istituti di cui al comma precedente per determinare le somme da investire nello sconto di dette semestralita' ed annualita' e le condizioni di tasso e di spese che dovranno essere praticate nelle operazioni relative.
Art. 6
1. I pagamenti rateali in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge saranno modificati come appresso:
a) se sono stati disposti in base all'art. 31 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e le rate sono d'importo inferiore a lire 500.000, la somma ancora da pagare verra' corrisposta in rate semestrali consecutive di lire 500.000 ciascuna con cumulazione alla prima di esse dell'importo eventualmente residuo inferiore alle lire 500.000;
b) se sono stati disposti in base al sesto comma dell'art. 51 della stessa legge, e le rate sono di importo inferiore a lire 1.000.000, la somma ancora da pagare verra' corrisposta in rate semestrali consecutive di lire 1.000.000 ciascuna con emulazione alla prima di esse dell'importo eventualmente residuo inferiore a lire 1.000.000.
Nessuna modifica sara', invece, apportata a tutti gli altri pagamenti rateali in corso di esecuzione.
Art. 7
1. Le disposizioni contenute nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e negli articoli 154 e 159 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non sono applicabili, fin dalla loro entrata in vigore, per le nomine e le sostituzioni dei componenti le Commissioni tecnico-amministrative per i danni di guerra previste negli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.
2. I presidenti dei tribunali ed il Ministero di grazia e giustizia possono delegare o designare a presiedere le Commissioni di cui al comma precedente anche magistrati collocati a riposo, purche' abbiano rivestito le qualifiche previste dalle citate disposizioni.
3. Analogamente le Amministrazioni dello Stato possono designare a far parte delle Commissioni stesse funzionari a riposo che abbiano appartenuto ai propri ruoli.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - GONELLA - MEDICI - TOGNI - COLOMBO - GAVA - CASSIANI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA