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Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Testo vigente

Art. 11 Denuncia di provvidenze ottenute - Detrazioni

1. Il denunciante deve dichiarare ogni provvidenza ricevuta per danni di guerra o comunque per il recupero, il ripristino o la sostituzione del bene, nonche' l'amministrazione o l'ente che l'ha erogata, e l'ammontare.

2. Deve altresi' dichiarare gli indennizzi o compensi percepiti o da percepire da societa' assicuratrici, da altri enti o privati, da Stati esteri in base ad accordi o convenzioni internazionali, nonche' le somme che siano state ammesse a detrazione quali perdite per danni di guerra, ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, e del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio 9 maggio 1950, n. 203, ed i beni gia' dichiarati perduti e dei quali abbia riacquistato comunque il possesso.

3. Dall'indennizzo o dal contributo concesso dalla presente legge vanno detratte le somme che siano state percepite o si debbano percepire per una delle provvidenze di cui ai commi precedenti.

4. Ove il danneggiato abbia usufruito, a causa dei danni di guerra, di finanziamenti a tasso di favore, con garanzia statale o con contributi statali, la minor somma pagata rispetto all'interesse legale corrente sara' computata ai fini della detrazione di cui al presente articolo.

Art. 12 Obbligo di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle provvidenze concesse

1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti e gli istituti sovvenzionati dallo Stato debbono comunicare alle Intendenze di finanzia, competenti per territorio le anticipazioni e le somministrazioni di ogni genere, in denaro o in natura, da essi concesse per i titoli indicati nell'articolo precedente.

2. Parimenti gli Uffici delle imposte dirette debbono comunicare alle Intendenze di finanza per ogni contribuente le somme ammesse in detrazione quali perdite per danni di guerra, ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, sulla avocazione dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione e del testo unico 9 maggio 1950, n. 203.

Art. 13 Decadenze

1. Nessun indennizzo o contributo e' corrisposto in caso di denuncie o dichiarazioni false o scientemente inesatte, o di omissione delle dichiarazioni previste dall'art. 11.

Art. 14 Liquidazioni gia' effettuate

1. Le liquidazioni definitive seguite in base agli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge 26 ottobre 1940, n. 1513, non sono suscettive di revisione.

Art. 15 Accertamento dei danni

1. All'accertamento del danno provvede l'intendenza di finanza nella cui circoscrizione il danno si e' verificato.

2. Per i danni alle navi e galleggianti e relativi carichi provvede l'intendenza di finanza competente in relazione al luogo di iscrizione della nave o galleggiante.

3. Per quelli ai beni affidati per trasporto alle Ferrovie e non giunti a destinazione provvede l'intendenza di finanza nella, cui circoscrizione ha sede la stazione ferroviaria di destinazione.

4. Per i danni ai beni indicati nel secondo comma del presente articolo, che erano iscritti in uffici siti in territori non piu' sottoposti alla sovranita' dello Stato italiano o per i quali non sia possibile accertare il luogo d'iscrizione, per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni e per i danni subiti dai cittadini fuori dell'attuale territorio dello Stato provvede il Ministero del tesoro.

Art. 16 Danni ai beni d'uso domestico Liquidazione e pagamento

1. Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4, l'Intendente di finanza, assunte informazioni e sentiti, se lo ritenga necessario, gli uffici tecnici delle Amministrazioni statali, determina, con suo decreto, la somma che deve servire di base per la commisurazione dell'indennizzo e provvede alla liquidazione e al pagamento.

2. Il decreto dell'intendente e' comunicato all'interessato a mezzo dell'autorita' comunale.

3. Avverso il decreto dell'intendente e' ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, ricorso al Ministro per il tesoro, il quale provveda definitivamente sentita, ove lo ritenga, la Commissione centrale di cui all'articolo 20 della presente legge.

Art. 17 Danni ad altri beni - Istruttorie

1. Per i danni ai beni indicati nelle lettere b), c) e d) dell'art. 4, l'Intendente di finanza, assunte informazioni e sentiti gli uffici tecnici delle Amministrazioni statali competenti secondo la natura dei bene danneggiato, rimette gli atti alla Commissione tecnico-amministrativa prevista dal successivo art. 19, che da' il suo parere in ordine all'ammissione del contributo o dell'indennizzo e sulla somma da porre a base per la loro determinazione.

2. In base alle risultanze degli atti ed al parere della Commissione, l'Intendente stabilisce, con suo decreto se e' dovuto il contributo o l'indennizzo e ne determina l'ammontare.

3. Il decreto dell'intendente e' comunicato all'interessato nel modo indicato nel penultimo comma dell'articolo precedente.

4. Avverso il decreto dell'intendente di finanza e' ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al Ministro per il tesoro, il quale decide con provvedimento definitivo.

5. Qualora la valutazione del danno superi lire 50.000 ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, se trattasi di indennizzo, e la spesa occorrente per il ripristino secondo i prezzi vigenti al maggio 1940 superi lire 10.000, sa trattasi di contributo, il provvedimento e' emesso previo parere della Commissione tecnico-amministrativa centrale di cui all'articolo 20 della presente legge.7

Art. 18 Danni verificatisi fuori del territorio dello Stato Liquidazione e pagamento

1. Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4 verificatesi, nei territori di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1, alla liquidazione provvede il Ministro per il tesoro il quale, assunte informazioni, determina, con suo decreto, la somma che deve servire di base per la commisurazione dell'indennizzo e provvede al pagamento.

2. Per i danni ai beni di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso art. 4, verificatisi nei detti territori, alla liquidazione e al pagamento provvede lo stesso Ministro per il tesoro, assunte le
informazioni e sentita la Commissione speciale prevista dall'art. 21.

3. Il decreto del Ministro e' comunicato all'interessato nel modo
indicato nel penultimo comma dell'art. 16.

4. Avverso i provvedimenti del Ministro per il tesoro emessi in base ai due primi commi del presente articolo e' ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso allo stesso Ministro, il quale decide definitivamente.

5. Relativamente ai beni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 della presente legge, per i quali l'entita' del danno e' stata valutata, ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, in misura superiore a lire 50.000 oppure la spesa, occorrente per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione secondo i prezzi vigenti al maggio 1940, e stata valutata in misura superiore a lire 10.000, il provvedimento e' emesso previo parere della Commissione tecnico-amministrativa centrale, di cui allo articolo 20 della presente legge.7

Art. 19 Commissioni provinciali per i danni di guerra

1. In ogni capoluogo di provincia e' costituita, con decreto del Ministro per il tesoro, una Commissione tecnico-amministrativa, composta dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato che la presiede, da un funzionario dell'Intendenza di finanza, da un funzionario della prefettura, da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale, da uno dell'Ufficio del genio civile e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra.

2. Fanno parte della Commissione un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale delle ferrovie dello dello Stato, della Capitaneria di porto, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un rappresentante dell'Ufficio del commercio e dell'industria, i quali intervengono alle sedute e al voto allorche' la Commissione deve pronunciarsi su istanze relative ai beni indicati alle lettere b) e c) dell'art. 4 di rispettiva competenza.

3. Per ciascun componente della Commissione e' nominato un supplente, il quale interviene alle sedute in caso di assenza o di impedimento del titolare.

4. Per la validita' della deliberazione dei pareri della Commissione e' necessaria la presenza di meta' piu' uno dei suoi componenti.

5. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente.

6. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Intendenza di finanza.

7. Quando in una Provincia le denunce per danni di guerra superano il numero di 20.000 o di 50.000, il Ministro per il tesoro ha facolta' di istituire una seconda ed una terza Commissione, le quali potranno essere successivamente soppresse in relazione alle diminuite esigenze.

8. Quando in una Provincia il numero delle denunce ancora da liquidare ai sensi dell'articolo 17 della presente legge risulti irrilevante il Ministro per il tesoro ha facolta' di procedere allo scioglimento della relativa Commissione provinciale e di attribuirne i compiti ad altra Commissione provinciale.6

Art. 20 Commissione centrale per i danni di guerra

1. E' istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione tecnico-amministrativa centrale con il compito di dare il parere sui ricorsi nei casi previsti dalla presente legge e su ogni questione attinente alla materia disciplinata dalla legge medesima.

2. La Commissione e' presieduta da un magistrato ordinario, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Cassazione, ed e' composta da cinque magistrati con funzioni di vice presidente, da cinque funzionari della Direzione generale dei danni di guerra, da cinque funzionari della Ragioneria generale dello Stato, da cinque funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da due funzionari del Ministero dei lavori pubblici, di cui uno del Genio civile, e da dieci rappresentanti dei danneggiati di guerra.

3. La Commissione e suddivisa in cinque sezioni, di cui una con il compito di esprimere pareri sui ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di case di civile abitazione; le assegnazioni dei ricorsi alle altre quattro sezioni vengono fatte dal presidente, prevalentemente in base alla natura dei beni danneggiati.

4. Ciascuna sezione e' presieduta dal presidente della Commissione o da uno dei vice presidenti ed e' composta da un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da due rappresentanti dei danneggiati di guerra; i due funzionari del Ministero dei lavori pubblici di cui al secondo comma del presente articolo fanno parte della sezione chiamata ad esprimere pareri in materia di ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di case di civile abitazione.

5. Fanno parte, inoltre, della Commissione un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica - e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, dei trasporti e dell'aviazione civile, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, della sanita', 1 quali intervengono alle sedute ed hanno diritto al voto quando si trattino ricorsi o questioni che rientrino nelle materie di interesse delle rispettive Amministrazioni.

6. Per ciascun componente della Commissione e' nominato un supplente.

7. Il Ministro per il tesoro ha facolta', in relazione alle effettive esigenze, di ridurre il numero delle sezioni, adeguando il numero dei componenti.

8. Per la validita' delle adunanze di ciascuna sezione e' necessario l'intervento di almeno tre componenti, compreso il presidente o uno dei vice presidenti.

9. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto di chi esercita le funzioni di presidente.

10. I pareri su questioni di principio o, comunque, di particolare importanza possono essere devoluti dal presidente della Commissione ad una sezione speciale presieduta dallo stesso presidente e composta dai cinque vice presidenti, da due funzionari della Direzione generale dei danni di guerra, da due funzionari della Ragioneria generale dello Stato, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da quattro rappresentanti dei danneggiati di guerra.

11. Con decreto del Ministro per il tesoro possono per particolari esigenze essere chiamati ad assistere, in qualita' di esperti, alle sedute della Commissione, magistrati, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale.

12. Presso la Commissione centrale e' costituita una Segreteria cui e' preposto un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le mansioni di segretario di ciascuna sezione della Commissione sono esercitate da un funzionario della stessa Direzione generale dei danni di guerra.

13. Il Ministro per il tesoro stabilisce, con propri decreti la misura degli emolumenti da corrispondere ai presidenti, ai componenti, ai segretari delle Commissioni ed agli esperti che svolgono attivita' consultiva per l'attuazione della presente legge.6

Art. 21 Commissione speciale per i danni di guerra verificatisi fuori del territorio nazionale

1. Per la liquidazione dei danni verificatisi nel Territorio libero di Trieste, nelle zone di confine non piu' facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa gia' sottoposti alla sovranita' italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania e per quelli verificatisi in territorio estero, nonche' per le navi e galleggianti, e relativi carichi, per i quali non sia possibile accertare il luogo di iscrizione e per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni, e' costituita un'apposita Commissione composta da un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Appello, che la presiede, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da tre funzionari del Ministero degli affari esteri, da due funzionari del Ministero del tesoro e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra nei territori di cui sopra.

2. Per ciascun componente della Commissione e' nominato un supplente.

3. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' necessaria la presenza di meta' piu' uno dei suoi componenti.

4. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente.

5. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del tesoro.

6. Quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19, comma settimo, il Ministro per il tesoro provvedera' ad istituire piu' sezioni per la trattazione degli affari di cui al presente articolo, le quali potranno essere successivamente ridotte, in relazione alle diminuite esigenze.6

Art. 22 Presentazione di documenti e memorie Obbligo della motivazione

1. Gli interessati possono presentare agli uffici competenti e alle Commissioni di cui ai precedenti articoli, documenti e memorie.

2. L'Amministrazione non puo' discostarsi dal parere delle Commissioni senza indicarne le ragioni.

Art. 23 Forme della concessione

1. Al danneggiato e' concesso un indennizzo senza obbligo di ripristino del bene danneggiato o distrutto, o un contributo per il ripristino di esso.

Art. 24 Distinzione dei beni ammessi all'indennizzo o al contributo

1. Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4, nonche' per le merci, le scorte, i prodotti finiti e i materiali semilavorati delle aziende industriali, commerciali e artigiane e le scorte morte circolanti dei fondi rustici, e' ammesso soltanto l'indennizzo.

2. Per tutti gli altri danni e' ammesso l'indennizzo o il contributo, a scelta dell'interessato.

Art. 25 Base di commisurazione dell'indennizzo

1. L'indennizzo e' concesso in misura pari all'entita' del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente cinque.6

2. Per i beni che siano stati danneggiati o distrutti nei Comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42 della presente legge l'indennizzo e' corrisposto in misura pari all'entita' del danno valutato come sopra moltiplicato per il coefficiente 8.

3. Dall'importo risultante in base al disposto dei precedenti commi, si detrae una quota per vetusta' non superiore al 25 per cento.

4. L'indennizzo, nelle misure stabilite dal presente articolo, e' concesso anche nel caso in cui la particolare natura del bene danneggiato o distrutto non ne consenta, su parere della Commissione prevista dall'articolo 19, in base a decreto dell'Intendenza di finanza, il ripristino.

Art. 26 Limiti dell'indennizzo per determinati beni

1. Per i danni ai beni indicati alla lettera a) dell'art. 4, l'indennizzo e' corrisposto fino all'ammontare di un milione di lire.

Art. 27 Base di commisurazione del contributo

1. La base di commisurazione del contributo e' determinata come segue:

  1. a) si stabilisce la spesa occorrente per il ripristino la
    riparazione o la ricostruzione, secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla, dichiarazione di guerra;

  2. b) la somma cosi' determinata si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetusta', in misura non superiore al 25 per cento.
    Per le navi la detrazione percentuale e' uguale al numero degli anni che avevano al momento della loro perdita. Nel computo dell'eta' delle navi i periodi superiori a sei mesi contano come un anna intero;

  3. c) l'importo risultante si moltiplica per il rapporto esistente fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra.

Tale rapporto viene determinato annualmente con decreto del Ministro competente, secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto con il Ministro per il tesoro, in base ai dati disponibili dello Istituto centrale di statistica. Sulla spesa, cosi' determinata e' concesso il contributo del 50 per cento.

Art. 28 Limiti dell'indennizzo e del contributo per tutti gli altri beni

1. Per i danni ai beni previsti alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 della presente legge qualora l'entita' del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 superi i 5 milioni di lire, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 5 milioni, 10 milioni, 15 milioni, il relativo importo e' ridotto rispettivamente a meta', ad un terzo, ad un quarto.

2. Nessun indennizzo e' concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 20 milioni di danno valutato come sopra.

3. Sempre per i danni ai beni previsti al comma precedente, qualora l'ammontare della spesa di ripristino, riparazione o ricostruzione relativa ad ogni singolo cespite, valutata ai sensi della presente legge, superi le lire 50 milioni, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 50 milioni. 100 milioni, 150 milioni, il contributo e' ridotto rispettivamente a meta', ad un terzo, ad un quarto. Nessun contributo e' concesso per ulteriori quote eccedenti le lire 200 milioni.

Art. 29 Disposizioni a favore delle aziende del Mezzogiorno

1. I limiti di cui, al secondo comma dell'articolo precedente sono elevati del 50 per cento per le aziende industriali del Mezzogiorno.

2. Sulla definitiva liquidazione degli indennizzi e dei contributi, a favore delle aziende del Mezzogiorno, e' concessa la maggiorazione del 18 per cento per le aziende industriali e del 5 per cento per le aziende commerciali, artigiane ed agricole.

3. In luogo della maggiorazione del 5 per cento, di cui al precedente comma, e' concessa la maggiorazione del 10 per cento a favore delle aziende commerciali, artigiane ed agricole del Mezzogiorno, che siano state danneggiate o distrutte nei comuni compresi tra quelli indicati nel secondo comma dell'art. 42.

4. Le maggiorazioni stabilite dai precedenti commi si applicano anche all'indennizzo concesso per la, perdita o la distruzione delle merci, delle scorte, dei prodotti finiti e dei semilavorati.

5. Le maggiorazioni medesime si applicano anche quando, con esse si superino i limiti delle quote di indennizzo o di contributo stabiliti dalla presente legge e delle stesse non si tiene conto agli effetti del calcolo della ripartizione delle quote stabilite dal precedente articolo.

Art. 30 Modi e termini del ripristino

1. Il ripristino previsto dall'art. 23 deve essere effettuato nei modi e nei termini prescritti e sotto la vigilanza tecnica dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, che fissa pure i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

2. Per ragioni non contrastanti con l'interesse generale, l'intendente di finanza, su proposta dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, puo' autorizzare il ripristino in opere o luoghi diversi, purche' il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta come base per la determinazione del contributo. Puo' essere autorizzato il raggruppamento armatoriale dei contributi per il ripristino di navi galleggianti di tonnellaggio e velocita', ovvero di tipo diverso da quello delle singole unita' ammesse al beneficio. I proprietari di navi e galleggianti possono costituirsi, a tal fine, in raggruppamenti armatoriali con decreto del Ministro per la marina mercantile e con le altre norme stabilite per i consorzi di cui all'art. 50.

3. Nel caso di inadempienza agli obblighi imposti, il concessionario decade dal beneficio del contributo.

4. I termini per il ripristino possono essere prorogati per giusta causa per un periodo non superiore a quello fissato per la esecuzione dei lavori.

5. Se il ripristino non e' effettuato nei termini stabiliti, le somme versate a titolo di anticipazioni sul contributo debbono essere restituite.

6. Avverso i provvedimenti dell'Intendente di finanza, emessi nei casi di cui ai commi precedenti, e' ammesso, entro 10 giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministro per il tesoro, che decide definitivamente.

Art. 31 Modalita' di pagamento

1. Salvo i casi per i quali la presente legge prevede un diverso sistema di pagamento, l'importo delle liquidazioni, eseguite per ogni singolo cespite, degli indennizzi e dei contributi deve essere corrisposto nel modo seguente:

  1. 1) se non supera lire 1.000.000, in unica soluzione;

  2. 2) se supera lire 1.000.000 e non lire 30.500.000, in rate semestrali consecutive di cui la prima di lire 1.000.000, le successive di lire 500.000 ciascuna e l'ultima d'importo pari al residuo eventualmente inferiore alle lire 500.000;

  3. 3) se supera lire 30.500.000, in sessanta rate semestrali consecutive di cui la prima non inferiore ad un milione di lire.3