Aumento della misura degli assegni familiari nel settore dell'assicurazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Con effetto dal 1 giugno 1957 le misure degli assegni familiari e dei relativi contributi per il settore dell'assicurazione della Cassa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella E di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari, modificate con legge 16 maggio 1956, n. 504, sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.
Art. 2
1. A decorrere dal 1 aprile 1958 l'aliquota di contributo prevista dalla tabella allegata alla presente legge e' elevata al 21,40 per cento.
2. Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - GUI - MEDICI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA