Norme di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il personale iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione per effetto dell'art. 24 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, ha facolta' di chiedere, ai fini del trattamento di pensione a carico del Fondo citato, il riconoscimento del periodo di servizio prestato con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale per l'invalidita', vecchiaia e superstiti, presso aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, anteriormente al 1 marzo 1953, utilizzando a tal fine i contributi a proprio favore nell'assicurazione predetta, gli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende, e versando gli importi eventualmente ancora necessari per la copertura della intera somma richiesta per il riconoscimento stesso.
Art. 2
1. L'art. 4 della legge 14 maggio 1949, n. 269, e' sostituito dal seguente:
"Al personale in servizio che, anteriormente al passaggio in ruolo, abbia prestato attivita' presso aziende di trasporto con qualifica di straordinario, e' consentito di chiedere, ai fini del trattamento a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, il riconoscimento del periodo di servizio prestato con la citata qualifica".
Art. 3
1. Per ottenere il riconoscimento dei periodi di servizio di cui ai precedenti articoli gli interessati devono presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e versare l'intero contributo dovuto al Fondo di previdenza, calcolato sulla retribuzione percepita nella misura vigente alla data della domanda, entro un anno dalla notificazione dell'Istituto.
2. L'inosservanza dei termini di cui al comma precedente determina la decadenza della facolta' di cui ai precedenti articoli.
Art. 4
1. I termini di decadenza stabiliti nell'art. 3 si applicano anche nei confronti del personale che non abbia ancora esercitato la facolta' di riscatto contemplata dall'art. 3 della legge 14 maggio 1949, n. 269, e nei confronti del personale che, pur avendo chiesto il riscatto ai sensi della indicata disposizione, alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia ancora versati al Fondo di previdenza i necessari importi notificati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 5
1. Il riconoscimento di cui ai precedenti articoli comporta l'integrale utilizzazione dei contributi di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versati nel periodo da riconoscere e non e' ammesso nei casi in cui gli stessi contributi siano stati gia' computati ai fini della liquidazione di altra pensione.
Art. 6
1. Ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, in godimento al 1 dicembre 1957, e' concesso un assegno una tantum pari ad un dodicesimo dello importo annuo della pensione percepita.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - GUI - ANGELINI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA