Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Con effetto dal 1 gennaio 1952 le pensioni a carico del fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto sono liquidate o riliquidate, se in godimento alla entrata in vigore della presente legge, a norma degli articoli seguenti.
Art. 2
1. La misura delle pensioni liquidate o da liquidare con decorrenza dal 1 gennaio 1951 in poi comprensiva dell'assegno integrativo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, e' pari a tanti quarantesimi della retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio effettivamente prestato per quanti sono gli anni riconosciuti utili ai fini della liquidazione della pensione.
2. Qualora nei dodici mesi precedenti l'esonero l'agente sia stato assente senza paga o con paga ridotta, la retribuzione da prendersi a base per il calcolo della pensione e' quella percepita per lo stesso periodo dall'agente di pari qualifica e anzianita' di grado del pensionando in servizio presso la stessa azienda.
3. Nel caso debba, procedersi alla liquidazione della pensione di invalidita' per causa di servizio o ai superstiti di agente, il quale al momento del decesso per causa di servizio non possa far valere dodici mesi di effettivo servizio utile a pensione, la retribuzione sulla quale deve essere calcolata la pensione si determina ragguagliando ad anno la retribuzione percepita per il periodo di servizio effettivamente prestato.1
Art. 3
1. Per la riliquidazione delle pensioni in godimento concesse con decorrenza compresa fra il 1 febbraio 1945 ed il 31 dicembre 1950, si assume come base di calcolo la retribuzione goduta nell'anno 1950 dal personale in servizio presso la stessa azienda dalla quale dipendeva il pensionato ed avente qualifica ed anzianita' di grado pari a quella di questo ultimo.
2. La misura di tali pensioni, comprensiva dell'assegno integrativo, e' determinata in tanti quarantacinquesimi, quarantaquattresimi, quarantatreesimi, quarantaduesimi, quarantunesimi e quarantesimi della predetta retribuzione, a seconda che le rispettive decorrenze siano comprese fra il 1 febbraio e il 31 dicembre 1945 o il 1 gennaio ed il 31 dicembre degli anni 1946, 1947, 1948, 1949 o 1950 per quanti sono gli anni di servizio riconosciuti utili ai fini della pensione.
Art. 4
1. L'assegno integrativo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, e' costituito, per le pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1 febbraio 1945, da una maggiorazione della pensione annua liquidata a norma, dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, calcolata secondo le seguenti percentuali:
1) sulle prime lire 3.300 e importi inferiori..... 3.700 %
sull'eccedenza delle:
L. 3301 fino a L. 3.950..................... 3.600 % " 3.951 " " 4.600..................... 3.100 % " 4.601 " " 5.250..................... 2.785 % " 5.251 " " 5.900..................... 2.680 % " 5.901 " " 6.550..................... 2.600 % " 6.551 " " 8.000..................... 2.500 % " 8.001 " " 10.000..................... 2.400 % " 10.001 " " 15.000..................... 2.300 % " 15.001 " " 20.000..................... 2.200 % " 20.001 " " 25.000..................... 1.900 % " 25.001 " " 30.000..................... 1.500 % " 30.001 " " 35.000..................... 900 % " 35.001 " " 40.000..................... 400 % " 40.001 " " 45.000..................... 200 % " 45.001 " " 50.000..................... 100 % oltre L. 50.000............................. 50 %
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1971, N. 889
Art. 6
1. Salvo il disposto del successivo art. 7, il trattamento complessivo annuo di pensione determinato ai sensi dei precedenti articoli non puo' essere inferiore a lire 120.000 per le pensioni di vecchiaia e a lire 96.000 per le pensioni di invalidita'.
2. Le pensioni dirette liquidate con decorrenza successiva al 31 agosto 1942 sono aumentate di un decima del loro ammontare complessivo (compreso l'assegno integrativo) per ogni figlio a carico del pensionato, con l'osservanza delle vigenti norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia.
Art. 7
1. L'ammontare delle pensioni determinate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 non puo' superare i nove decimi della retribuzione presa a base per il calcolo delle pensioni stesse.
2. Per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 febbraio 1945 e la data di entrata in vigore della presente legge, qualora dalla riliquidazione operata ai sensi dei predetti articoli risultino importi inferiori a quelli calcolati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, e del decreto Ministeriale 4 ottobre 1949, la differenza restera' assegnata ad personam e riassorbita in occasione di successivi eventuali aumenti.
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1961, N. 830
Art. 9
1. La pensione complessiva dovuta ai superstiti si determina applicando alla pensione diretta integrata o al trattamento minimo di cui al primo comma del precedente art. 6 (escluse le quote supplementari per i figli a carico) le percentuali stabilite dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402. Le stesse percentuali si applicano nel caso di integrazione di pensione ai superstiti liquidate con decorrenza anteriore al 1 settembre 1942.
Art. 10
1. Per gli agenti gia' iscritti alle Casse speciali aziendali che abbiano conseguito la pensione a carico del Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'art. 5 della legge 14 maggio 1949, n. 269, si tiene conto, ai fini dell'applicazione alternativa dell'art. 3 o dell'art. 4 della presente legge, della data in cui gli agenti stessi hanno raggiunto i requisiti di eta' e di servizio per il conseguimento della pensione a carico del Fondo.
Art. 11
1. Agli effetti della ripartizione degli oneri fra il fondo di previdenza di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e il fondo di integrazione istituito con il decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, la quota di pensione da porre a carico del Fondo di previdenza e' stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il parere del Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, in relazione ai risultati dei bilanci tecnici da compilarsi periodicamente a norma dell'art. 6 del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, modificato con il regio, decreto 1 luglio 1937, n. 1569.
2. Fino alla compilazione del prossimo bilancio tecnico la quota predetta e' fissata in un ventesimo del complessivo trattamento di pensione.