Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo della piccola proprieta' contadina
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sulla disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi della lettera d) dell'articolo II dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955 ed approvato con la legge 29 gennaio 1957, n. 112, e' autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di cinque miliardi di lire, da destinare a finanziamenti per la formazione della piccola proprieta' contadina.
Art. 2
1. Le somme prelevate a norma dell'art. 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata e saranno erogate a titolo di anticipazione:
a) per un importo non superiore a tre miliardi di lire, alla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121;
b) per importi complessivamente non superiori a due miliardi di lire, agli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento.
2. Le anticipazioni verranno disposte con decreto del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per la agricoltura e le foreste.
3. Il servizio per capitale ed interessi del prestito previsto dall'art. 1 della presente legge viene assunto, pro quota, dalla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina e dagli istituti di credito agrario interessati.
4. Le anticipazioni verranno utilizzate per le operazioni finanziarie riguardanti la formazione della piccola proprieta' contadina, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni. Le condizioni ed i criteri di impiego delle anticipazioni verranno stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il tesoro.
Art. 3
1. Al n. 3 dell'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sono aggiunte, in fine, le parole: "con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari".
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste sono autorizzati a stipulare, di concerto, con la Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina e con gli istituti di credito agrario interessati, le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - COLOMBO - MEDICI -
PELLA - CARLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA