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Estensione del trattamento di riversibilita' ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni di legge vigenti, relative al diritto a pensione di riversibilita' a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e alla misura della pensione stessa, si applicano dal 1 gennaio 1958 a favore dei superstiti del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1945 e la cui morte si verifichi dopo il 31 dicembre 1957, ed a favore dei superstiti contemplati nello articolo seguente.

Art. 2

1. I superstiti dell'assicurato, deceduto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1940 ed il 1 gennaio 1945 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidita' o di vecchiaia, ed i superstiti del pensionato, che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1945 e che sia deceduto anteriormente al 1 gennaio 1958, hanno diritto alla pensione di riversibilita', con decorrenza dal 1 gennaio 1958, sempreche' nei loro confronti:

  1. a) al momento della morte dell'assicurato o del pensionato sussistessero le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario, o in quello modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1 gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951, e dall'art. 2, commi primo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

  2. b) al momento della morte dell'assicurato o del pensionato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione di riversibilita' previste dall'art. 1 e dall'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

  3. c) alla data di decorrenza della pensione di riversibilita' non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'art. 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione di riversibilita'.15

Art. 3

1. La pensione spettante a norma dei precedenti articoli ai superstiti del titolare di pensione diretta con decorrenza compresa fra il 1 gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944 e' dovuta dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello della morte del pensionato, qualora la morte stessa sia avvenuta nel corso dell'anno 1957 o successivamente, ma prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Fermo il disposto del primo comma dell'art. 13, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel caso di morte dell'assicurato dopo il 31 dicembre 1957; i superstiti hanno titolo alla pensione quando sussistano al momento della morte stessa i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 1, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

3. Il coniuge dell'assicurato che ha contratto matrimonio dopo compiuta l'eta' di 50 anni o dopo conseguita la pensione di invalidita' e che al momento della morte possa far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti nel precedente comma, puo' conseguire il diritto alla pensione di riversibilita' anche quando sia trascorso tra la data del matrimonio e quella della morte dell'assicurato un tempo inferiore a quello richiesto dall'art. 1 lett. c), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, ma non inferiore ad un anno.

Art. 4

1. La domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati o di pensionati di cui all'art. 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1958 il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e' elevato a 55 volte.

2. A decorrere dal 1 gennaio 1958 la quota di riduzione del trattamento complessivo di pensione, per coloro che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, contemplata dall'art. 12, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' elevata ad un terzo del trattamento stesso. E' parimenti elevato ad un terzo della retribuzione il limite massimo fissato nel secondo comma dello stesso articolo per l'ammontare della trattenuta.

3. Qualora il trattamento da corrispondere ai titolari di pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data del 1 gennaio 1958 e occupati alla stessa data, risulti, tenuto conto della maggiorazione prevista dal primo comma e dell'aumento della trattenuta previsto nel secondo comma del presente articolo, inferiore a quello netto gia' in corso di godimento ai sensi degli articoli 9 e 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' conservato il trattamento piu' favorevole fino alla cessazione del rapporto di lavoro in corso.

Art. 7

1. Ai titolari di pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, i quali abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate dello Stato italiano e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nel periodo dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946, spetta un supplemento di pensione calcolato come se nel periodo del servizio militare medesimo fosse stato versato, nell'assicurazione predetta, un contributo settimanale corrispondente alla prima classe di retribuzione di cui alla tabella B, n. 1, allegata alla presente legge.

2. Il supplemento di pensione di cui al comma precedente e' calcolato in ragione del 20 per cento dell'importo totale dei contributi figurativi corrispondenti al periodo di servizio militare ed e' regolarmente integrato a norma dell'art. 9 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dall'art. 6 della presente legge.

3. Detto supplemento viene assegnato prima di procedere alla eventuale maggiorazione per portare la pensione al trattamento minimo di cui all'art. 10 della legge citata.

4. Il supplemento di cui al comma precedente deve essere considerato anche ai fini dell'art. 3 della legge sopracitata.

5. Per coloro che, trovandosi in servizio militare da data anteriore all'8 maggio 1945, siano rientrati dalla prigionia in data posteriore al 15 ottobre 1946, e' computato utile anche il periodo compreso tra quest'ultima data e quella del rimpatrio.

Art. 8

1. I periodi di contribuzione figurativa indicati all'articolo precedente sono considerati utili anche ai fini del diritto alla pensione, nel caso di quegli assicurati che, anteriormente all'inizio del servizio militare, possano far valere almeno sei mesi di contribuzione effettiva nell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti.

Art. 9

1. Agli effetti dell'art. 7 della presente legge, sono considerati periodi di servizio militare anche quelli prestati in qualita' di partigiano combattente, quelli prestati come militarizzati da dipendenti di Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici, quelli prestati dai vigili del fuoco richiamati in servizio continuativo per esigenze di guerra, quelli prestati nelle formazioni mobilitate della Unione nazionale protezione antiaerea, quelli prestati nella Croce rossa italiana, quelli prestati come agenti del soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana, nonche' i periodi di lavoro coatto o di cattivita' degli ex internati civili in Germania.6

2. Sono considerati partigiani combattenti agli effetti della presente legge coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. L'accertamento dei periodi di lavoro coatto o di cattivita' degli ex internati civili in Germania e' effettuato dalla Commissione prevista all'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317.

4. La Commissione di cui al precedente comma e' integrata da un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 10

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 non si applicano:

  1. a) a coloro che durante il periodo considerato dall'art. 7 risultino comunque assicurati per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, limitatamente ai periodi di assicurazione;

  2. b) a coloro che ottengono il riconoscimento di tutto o parte del servizio militare ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, lettera a), n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, limitatamente ai periodi del riconoscimento medesimo;

  3. c) a coloro che si trovarono in servizio militare come militari di carriera;

  4. d) a coloro in favore dei quali il periodo di servizio militare venga riconosciuto utile ai fini di una pensione o altro trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici ovvero ai fini di altri trattamenti di previdenza che hanno determinato la esclusione dall'obbligo dell'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti.

2. Le esclusioni e limitazioni disposte nel precedente comma si applicano anche agli effetti del riconoscimento dei periodi di servizio militare prestato dal 25 maggio 1915 al 1 luglio 1920, previsto dall'art. 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.