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Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non puo' essere inferiore ai seguenti minimi:

  1. a) pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di eta' inferiore ai 65 anni, lire 15.600;

  2. b) pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta', lire 19.500.4

2. I trattamenti minimi di cui al comma precedente non sono dovuti:

  1. a) a coloro che percepiscono piu' pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito;810111213

  2. b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199.

3. Ove non competano i trattamenti minimi di cui al primo comma, trovano applicazione le disposizione relative ai trattamenti minimi di cui all'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

4. I trattamenti minimi di pensione per invalidita' o per vecchiaia sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

5. Ai trattamenti minimi si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie.

6. Il titolare di pensione e' tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura delle pensioni di cui gia' fruisce.

7. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199.

8. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di subordinare l'assegnazione e la continuazione del pagamento dei trattamenti minimi al controllo della esistenza dei requisiti di legge.

9. A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri il godimento dei trattamenti minimi, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

10. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199.

Art. 3

1. Il servizio militare relativo al periodo di guerra 1915-19 viene conteggiato nella misura di lire 6 settimanali come previsto dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, anche se la pensione sia stata liquidata precedentemente a tale legge.

Art. 4

1. I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto purche' siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione medesima.

2. I contributi versati successivamente alla data di decorrenza del supplemento di cui al comma precedente, danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza del precedente.

3. I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda.

4. La relativa misura annua, comprensiva della tredicesima rata di pensione, si determina moltiplicando per 18,72 volte l'importo dei contributi base versati ed accreditati nel periodo al quale si riferisce il supplemento.

5. L'ammontare del supplemento e' portato in detrazione dall'eventuale integrazione della pensione al trattamento minimo.

6. In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti, sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte.4

Art. 5

1. L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha facolta' di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.

2. Il diritto alla pensione supplementare e' subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

3. La pensione supplementare diretta:

  1. a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;

  2. b) si determina con le stesse modalita' previste per la liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente articolo 4;

  3. c) e' aumentata di un decimo del suo importo per il coniuge e per ogni figlio per i quali sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903.4

4. I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente articolo 4.

5. La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento e sono riversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione.

6. In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma del presente articolo, o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell'assicurazione generale obbligatoria, ove non abbiano gia' dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa, danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa.

7. Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione della pensione supplementare ai superstiti.

8. E' abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo comma.

Art. 6

1. E' fissato un nuovo termine perentorio di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e di pensionati di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

2. I superstiti di assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1944 e anteriormente al 1 gennaio 1958 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dal numero 1) dell'articolo 9, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, per il diritto alla pensione di vecchiaia, hanno diritto alla pensione indiretta con decorrenza dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge, sempreche' nei loro confronti risultino verificate le condizioni previste per i superstiti degli assicurati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

3. La domanda di pensione da parte dei superstiti di cui al comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal primo comma del presente articolo.3

Art. 7

1. L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, e' sostituito dal seguente: Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge:

  1. 1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa;

  2. 2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni.14a

Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio, nonche' per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche per i decessi intervenuti anteriormente al 1 maggio 1969.7

Art. 8

1. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono piu' pensioni a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito".

Art. 9

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 10, comma quinto, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dagli articoli 2 - comma secondo, lettera a) - e 8 della presente legge, si dispone:

  1. a) spetta il trattamento minimo sulla pensione di riversibilita' anche nell'ipotesi che uno dei con titolari di essa divenga pensionato di invalidita' o di vecchiaia dell'assicurazione obbligatoria;

  2. b) spetta il trattamento minimo sulla pensione di invalidita' o di vecchiaia qualora il pensionato risulti contitolare di pensione di riversibilita' integrata al minimo.

2. Cessa dal diritto ai trattamenti di cui alle precedenti lettere a) e b) il pensionato allorche' rimanga unico titolare della pensione di riversibilita' e di quella diretta.