Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono assicurati contro le malattie e le lesioni conseguenti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive i medici comunque esposti al rischio di tale azione.
Art. 2
1. L'assicurazione comprende tutti i casi di malattia e di lesione da cui sia derivata la morte o la inabilita' permanente assoluta o parziale.
2. Per inabilita' permanente parziale si intende quella che riduce la capacita' lavorativa di oltre il 20 per cento.5
3. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, sentita la Federazione degli Ordini dei medici, provvedera' con proprio decreto alla emanazione della tabella relativa alle forme e gradi di inabilita'.
Art. 3
1. Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) una rendita per inabilita' permanente;
2) una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte;
3) le cure mediche e chirurgiche;
4) la fornitura di apparecchi di protesi.
Art. 4
1. Le cure mediche e chirurgiche sono fornite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro su richiesta degli interessati, ai quali, nel caso si avvalgano di luoghi di cura diversi da quelli designati dall'Istituto assicuratore, sara' rimborsato l'importo delle spese che l'Istituto suddetto avrebbe sostenuto per la diretta fornitura delle cure in questione.
Art. 5
1. L'onere dell'assicurazione e' a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso.
2. I premi corrispondenti, distinti in relazione alla categoria del possessore, al tipo di apparecchio e alla quantita' delle sostanze radioattive in uso, sono approvati ogni tre anni, a decorrere dal 1 luglio 1983, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione.4
Art. 6
1. All'assicurazione di cui ai precedenti articoli provvede con separata gestione l'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Art. 7
1. Ai fini del calcolo dei valori capitali delle rendite per inabilita' permanente ed ai superstiti, in caso di valutazione della responsabilita' civile sia del datore di lavoro che di terzi, sono valide le tabelle e relative istruzioni per l'uso approvate con decreto Ministeriale 16 febbraio 1938, e successive modifiche.
Art. 8
1. Alle rendite per inabilita' permanente e per morte e agli assegni una volta tanto in caso di morte sono applicabili le disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. Le revisioni del grado di invalidita' non sono soggette al termine di quindici anni disciplinato dall'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. A partire dal 1 luglio 1983 la retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite e' suscettibile di modifica ogni anno. A questo effetto la retribuzione annua e' fissata, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri.4
4. L'importo dell'assegno in caso di morte e' pari ad un terzo della retribuzione annua assunta come base per la liquidazione della rendita, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del citato testo unico, a un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i detti requisiti, e ad un sesto negli altri casi previsti dal predetto articolo 85.
Art. 9
1. Il periodo massimo di indennizzabilita' e' di dieci anni dalla data di cessazione della esposizione al rischio.
Art. 10
1. Alla denuncia di malattia o di lesione sono obbligati a provvedere i medici che per primi abbiano visitato gli ammalati. La denuncia deve essere fatta entro cinque giorni dalla data della visita su modulo fornito gratuitamente dall'Istituto assicuratore agli Ordini dei medici e dovra' contenere tutte le notizie ed indicazioni che consentano la piu' esatta individuazione della malattia o lesione presentata.
2. Se si tratta di malattia o di lesione, ivi compresa la folgorazione, che abbia prodotto la morte o per la quale e' preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dalla visita o dalla constatazione della morte.
Art. 11
1. Qualora il medico in servizio presenti segni di radio-lesioni o di malattia derivante da radiazioni, sara' provveduto, previ opportuni accertamenti medici, alle cure del caso anche con temporanea sospensione dal servizio.
2. Tali periodi di interruzione dal lavoro saranno considerati periodi lavorativi a tutti gli effetti, anche in deroga a norme particolari eventualmente vigenti.