Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Testo vigente
Art. 11
1. Lo speciale assegno continuativo mensile di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 248, e' ricalcolato sulla base delle rendite di cui godevano gli assicurati riliquidate sulle retribuzioni rivalutate a sensi del decreto interministeriale 3 luglio 1980, valevole per il settore industriale.
2. A partire dal 1 luglio 1983 gli importi dello speciale assegno saranno ricalcolati sulla base delle rendite di cui godevano gli assicurati riliquidate sulle retribuzioni rivalutate a norma dell'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cosi' come modificato dalla presente legge.
3. In caso di morte successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il requisito del grado di inabilita' permanente previsto dagli articoli 1, primo comma, e 8, primo comma, lettera b), della legge 5 maggio 1976, n. 248, concernente lo speciale assegno continuativo mensile, e' ridotto dall'80 al 65 per cento.
4. Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell'integrita' psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento.
Art. 12
1. L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, e' sostituito dal seguente:
"L'onere dell'assicurazione e' a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso.
I premi corrispondenti, distinti in relazione alla categoria del possessore, al tipo di apparecchio e alla quantita' delle sostanze radioattive in uso, sono approvati ogni tre anni, a decorrere dal 1 luglio 1983, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione".
Art. 13
1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge fino al 31 dicembre 1983 l'INAIL provvede con le proprie disponibilita' di bilancio.
2. Per il settore industriale con effetto dal 1 gennaio 1984 sara' emanata una nuova tariffa dei premi che considerera' anche la copertura degli oneri derivanti dalla presente legge.13
3. Per il settore agricolo alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvedera', a partire dal 1 gennaio 1984, per i lavoratori dipendenti con l'elevazione dal 3,50 per cento fino ad un massimo del 4,70 per cento della misura del contributo di cui all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e colonia a partire dal 1 gennaio 1984 la quota capitaria di cui all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1977, n. 37 cosi' come modificato dal decreto-legge 29 luglio 1981 n. 402, convertito, con modificazioni, con legge 26 settembre 1981, n. 537, verra' aumentata in relazione al maggior onere derivante dalla presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. Per i lavoratori autonomi e concedenti di terreni a colonia e mezzadria, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'articolo 4 della presente legge, la quota capitaria di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e' aumentata di lire 17.000 annue a decorrere dall'anno 1982.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge fanno carico, rispettivamente, ai capitoli 4510 e 8312 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.2
6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge si provvede con le modalita' previste dall'articolo 8 della legge 5 maggio 1976, n. 248.
Art. 14
1. Le norme di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, purche' ne sia fatta richiesta entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e secondo le modalita' stabilite dall'istituto assicuratore, alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 50 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche' ai provvedimenti adottati a norma dell'articolo 28 del suddetto testo unico, relativi ai premi e contributi concernenti periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1980. Qualora i premi e gli accessori dovuti non siano stati ancora quantificati, debbono essere versati entro la fine del mese successivo alla data di richiesta dell'istituto assicuratore. L'eventuale pagamento rateale non potra' essere superiore alle 12 rate mensili.
2. I benefici di cui al primo comma sono concessi a condizione che il datore di lavoro al momento dell'adozione del provvedimento di condono sia in regola con il pagamento dei premi ed accessori notificati dall'istituto assicuratore.
3. Il condono e' applicabile anche alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 467, per i casi verificatisi entro il 31 dicembre 1980.
4. Nei confronti delle imprese che si trovano in stato di amministrazione controllata il tasso di interesse da applicare alle rateazioni richieste ai sensi del presente articolo sara' pari a quello legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile.
Art. 15
1. Gli assicurati ed i loro superstiti possono, entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avanzare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro domanda per il condono delle somme non dovute e dagli stessi percepite per qualsiasi tipo di prestazione. In tale ipotesi non si fa luogo al recupero di dette somme.
Art. 16
1. A decorrere dal 1 gennaio 1982 i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coloro a carico dei quali e' posto l'onere dell'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, sono tenuti a comunicare all'istituto assicuratore il numero di codice fiscale che dovra' essere indicato nelle denunce previste dagli articoli 12, 15 e 153 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'articolo 2 delle norme di attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 93, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1055.
2. Per le attivita' gia' denunciate alla data del 1 gennaio 1982 la prima indicazione del codice fiscale deve essere effettuata contestualmente al pagamento del premio o delle rate di premio di cui al primo comma dell'articolo 44 del citato testo unico.
3. Nel caso di variazione della ragione sociale o di trasferimento totale o parziale di una azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest'ultimo all'atto della presentazione della denuncia di cui al primo comma e' tenuto ad indicare, oltre al nuovo numero di codice fiscale, anche il precedente.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1983, i datori di lavoro devono indicare all'atto della denuncia di infortunio o malattia professionale il numero di codice fiscale del lavoratore infortunato o tecnopatico.
5. In caso di mancata o inesatta indicazione del codice fiscale ai sensi del presente articolo, e' applicata dall'istituto assicuratore una sanzione amministrativa di L. 50.000.
Art. 17
1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' aggiunto il seguente comma:
"Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto assicuratore, in relazione alle esigenze organizzative dell'istituto stesso, possono essere modificate le modalita' di effettuazione delle comunicazioni di cui al primo comma del presente articolo".
Art. 18
1. Per far fronte agli adempimenti connessi alla presente legge l'INAIL procede alla copertura dei posti vacanti negli organici del personale nonche', nella misura del cinquanta per cento, dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, mediante assunzione dei concorrenti risultati idonei nei concorsi in atto o conclusi da non oltre un anno alla data di entrata in vigore della presente legge e mediante concorsi pubblici.
2. Le prove di esame dei concorsi indetti dall'INAIL per le qualifiche di assistente, archivista dattilografo e commesso del ruolo amministrativo e di assistente, operatore ed agente del ruolo tecnico possono consistere, in deroga all'articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella soluzione in tempo predeterminato di appositi tests bilanciati tendenti ad accertare la maturita' dei candidati in relazione alle mansioni che sono chiamati a svolgere ovvero in prove pratiche attitudinali; per lo svolgimento dei concorsi l'Istituto puo' anche avvalersi di strutture privatistiche particolarmente idonee, con il procedimento di cui all'articolo 61, numeri 2 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
Art. 19
1. L'organizzazione e la gestione della officina ortopedica dell'INAIL di Vigorso di Budrio, quale presidio destinato alla sperimentazione ed applicazione di protesi per gli infortunati sul lavoro, saranno disciplinate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro della sanita'.
2. I rapporti dell'INAIL con le unita' sanitarie locali per la fornitura di protesi ai soggetti assistiti dalle unita' medesime saranno regolati da convenzioni stipulate sulla base di uno schema tipo approvato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro della sanita', il Consiglio sanitario nazionale e l'INAIL.
Art. 20
1. Il conto consuntivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e' deliberato entro il mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
Art. 21
1. Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 gennaio 1982.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1982
PERTINI
SPADOLINI - DI GIESI -
ANDREATTA - LA MALFA
- ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA