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Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I cittadini italiani, profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste, che siano disoccupati, nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, sono equiparati agli invalidi previsti dall'art. 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ai fini delle precedenze istituite dagli articoli 9, 10 e 12 della legge medesima e dell'assunzione in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, subordinatamente al possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione nei pubblici impieghi.

2. A parita' di merito, le precedenze istituite con il precedente comma prendono grado dopo di quelle spettanti agli invalidi per fatti di guerra.

Art. 2

1. Nel periodo di due anni stabilito dall'articolo precedente i privati, datori di lavoro, che occupino oltre 50 dipendenti, sono obbligati a dare impiego in misura del 10 per cento, nelle assunzioni di nuovo personale, alle categorie indicate all'art. 1.

2. Le assunzioni predette sono subordinate al possesso della idoneita' richiesta per l'impiego.

Art. 3

1. I prestatori d'opera, assunti in virtu' del precedente articolo 2, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attivita' dell'azienda.

Art. 4

1. I profughi, che intendono fruire dei benefici stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3, dovranno inoltrare domanda all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.

2. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

  1. 1) attestazione del riconoscimento della qualifica di profugo dai territori previsti dall'art. 1, rilasciata dalla competente Prefettura;

  2. 2) attestazione dello stato di disoccupazione, rilasciata dall'Ufficio di collocamento nelle cui liste il profugo e' iscritto.

Art. 5

1. L'Opera per l'assistenza provvedera' alla compilazione di un elenco generale dei profughi aspiranti al collocamento nel settore privato, distinguendoli per sesso, per settore di produzione, per categoria professionale, per qualifica e specializzazione.

2. Sara' cura, inoltre, dell'Opera per l'assistenza trasmettere copia di detto elenco a tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai quali compete il collocamento dei profughi, e di provvedere all'aggiornamento dell'elenco medesimo.

Art. 6

1. Il computo delle nuove assunzioni, ai sensi del precedente art. 2, e' fatto per periodi semestrali a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

1. Per quanto concerne le ammende, valgono le disposizioni contenute nell'art. 24 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ed il loro versamento sara' effettuato all'Opera per l'assistenza ai profughi, che ne disporra' per i propri fini statutari.

Art. 9

1. Le disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, valgono anche nei confronti delle altre categorie di profughi previste dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, che siano disoccupati.

2. Le assunzioni, operate dalle imprese private, a norma del precedente comma, saranno computate a copertura della percentuale stabilita dall'art. 2.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvedera', per i profughi di cui al comma primo del presente articolo, agli adempimenti inerenti alla compilazione ed all'aggiornamento degli elenchi, nonche' alle modalita' di iscrizione nei medesimi.

Art. 10

1. La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro, ed all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI - GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA