Modificazioni alla legge 23 febbraio 1952, n. 101, sull'Istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il primo comma dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1952, n. 101, concernente l'istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, e' sostituito dal seguente:
E' istituito l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, avente personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede in Portoferraio".
Art. 2
1. L'ultimo comma dell'art. 6 della legge predetta e' sostituito dal seguente:
"Le cariche di presidente, di vicepresidente e di consigliere sono gratuite".
Art. 3
1. L'art. 8 della legge predetta e' sostituito dal seguente:
"Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente e' esercitato da un Collegio di revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Prefetto di Livorno, su designazione da parte del Ministero del tesoro di un membro effettivo, con funzioni di presidente e di uno supplente; di uno effettivo e di uno supplente da parte del Ministero dell'interno e di uno effettivo in rappresentanza dei Comuni dell'isola d'Elba su designazione dei sindaci dei Comuni, all'uopo riuniti in assemblea.
Essi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Il Collegio dei revisori esercita il suo mandato con l'osservanza, degli articoli 2403 e 2404 del Codice civile.
I revisori intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione nelle quali si delibera sul bilancio di previsione delle spese e sul conto consuntivo".
Art. 4
1. L'art. 9 della legge predetta e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio di amministrazione delibera lo statuto dell'Ente ed i regolamenti riguardanti l'amministrazione e la contabilita'.
Esso delibera, altresi', un regolamento nel quale sono stabiliti un contingente di personale, compreso il direttore, che l'Ente e' autorizzato ad assumere a tempo determinato ed un contratto-tipo per l'assunzione, il mantenimento in servizio ed il trattamento economico spettante al personale stesso.
Lo statuto ed i regolamenti predetti, nonche' le loro eventuali modificazioni sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI - MEDICI
- TOGNI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA